Art. 24 
 
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n.
                                 24 
 
  1. L'articolo 2  della  legge  regionale  30  aprile  1996,  n.  24
(Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio  della
strumentalizzazione urbanistica) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2. (Concessione di contributi) - 1. I contributi  in  conto
capitale per la formazione delle varianti,  di  cui  all'articolo  1,
sono concessi alle unioni di  comuni  o  alle  forme  associative  di
comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica,  nella
misura del 90 per cento della spesa, comprensiva  di  oneri,  per  la
formazione di strumenti  intercomunali,  nonche'  ai  singoli  comuni
nella misura del 70 per cento  della  spesa,  comprensiva  di  oneri,
calcolata nei  preventivi  di  parcella,  redatti  da  professionisti
incaricati, muniti di positivo parere di  congruita'  dei  rispettivi
ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa
al mancato rilascio del citato parere, fino ad un contributo  massimo
complessivo di euro  25.822,84  per  il  progetto  urbanistico  e  le
relative indagini.».