Art. 24 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 1. L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentalizzazione urbanistica) e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Concessione di contributi) - 1. I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti, di cui all'articolo 1, sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, nonche' ai singoli comuni nella misura del 70 per cento della spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruita' dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere, fino ad un contributo massimo complessivo di euro 25.822,84 per il progetto urbanistico e le relative indagini.».