Art. 25 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996 e' sostituita dalla seguente: «c) da dettagliati preventivi di spesa per la redazione delle varianti di cui all'articolo 1, comprensivi degli oneri per le consulenze e le indagini preliminari. Tali preventivi devono essere muniti di positivo parere di congruita' dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere;».