Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 
 
  1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996  e'
sostituita dalla seguente: 
    «c) da dettagliati preventivi di spesa  per  la  redazione  delle
varianti di cui  all'articolo  1,  comprensivi  degli  oneri  per  le
consulenze e le indagini preliminari. Tali preventivi  devono  essere
muniti  di  positivo  parere  di  congruita'  dei  rispettivi  ordini
professionali, oppure, della dichiarazione  del  comune  relativa  al
mancato rilascio del citato parere;».