Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della  legge  regionale  27  febbraio
2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), le parole «per
un importo  massimo  di  euro  9.000.000,00»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per un importo massimo di euro 19.000.000,00».