Art. 26 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), le parole «per un importo massimo di euro 9.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo massimo di euro 19.000.000,00».