Art. 27 
 
Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 46 della  legge  regionale  26  gennaio
2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica  degli  sport
montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita'  di  volo  in
zone di montagna) e' sostituito dal seguente: 
    «3. Per le iniziative  riconducibili  alla  categoria  C  di  cui
all'articolo  40,  comma  1,  lettera  c),  possono  essere  concesse
agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni
ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive
sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui
all'articolo 40, comma  1  bis,  e  fino  a  un  valore  massimo  non
superiore al 50 per cento delle spese sostenute.».