Art. 27 Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 1. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo in zone di montagna) e' sostituito dal seguente: «3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, e fino a un valore massimo non superiore al 50 per cento delle spese sostenute.».