Art. 9 Disposizioni finanziarie in materia di personale regionale 1. Al fine di completare il processo di progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito alla Regione ed in attuazione delle disposizioni di cui al capo VI della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), fermi restando i vincoli ed i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali per la quantificazione delle risorse da destinare al trattamento economico del personale regionale, le risorse, gia' fissate dall'articolo 8 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) e dall'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011), sono rideterminate per l'anno 2018 in euro 47.822.000,00, da destinare al trattamento accessorio del personale del comparto della Regione, ed in euro 11.780.000,00, da destinare alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, ivi compresi i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. 2. Le risorse, come rideterminate ai sensi del comma 1, sono comprensive delle corrispondenti quote dei fondi delle risorse decentrate degli enti di provenienza del personale trasferito alla Regione e, a decorrere dall'anno 2019, possono essere oggetto degli eventuali adeguamenti conseguenti la definizione a regime del trattamento economico accessorio del personale trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), nonche' previsti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa in materia.