Art. 9 
 
     Disposizioni finanziarie in materia di personale regionale 
 
  1. Al fine di completare il processo di progressiva  armonizzazione
del trattamento economico del personale trasferito alla Regione ed in
attuazione delle disposizioni di cui al capo VI  della  deliberazione
legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 4 dicembre 2018
(Legge annuale di riordino dell'ordinamento  regionale.  Anno  2018),
fermi restando i vincoli ed i  limiti  stabiliti  dalle  disposizioni
nazionali per  la  quantificazione  delle  risorse  da  destinare  al
trattamento economico  del  personale  regionale,  le  risorse,  gia'
fissate dall'articolo 8 della legge regionale 1° giugno 2010,  n.  14
(Legge Finanziaria per l'anno 2010) e  dall'articolo  4  della  legge
regionale 27 dicembre 2010,  n.  25  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2011), sono rideterminate per l'anno 2018 in euro  47.822.000,00,  da
destinare al trattamento accessorio del personale del comparto  della
Regione, ed in euro 11.780.000,00, da destinare alla retribuzione  di
posizione e risultato dei dirigenti, ivi  compresi  i  dirigenti  con
rapporto di lavoro a tempo determinato. 
  2. Le risorse, come  rideterminate  ai  sensi  del  comma  1,  sono
comprensive  delle  corrispondenti  quote  dei  fondi  delle  risorse
decentrate degli enti di provenienza del  personale  trasferito  alla
Regione e, a decorrere dall'anno 2019, possono essere  oggetto  degli
eventuali  adeguamenti  conseguenti  la  definizione  a  regime   del
trattamento  economico  accessorio  del  personale  trasferito   alla
Regione  ai  sensi  della  legge  regionale  29  giugno  2018,  n.  7
(Disposizioni  urgenti  in  materia   di   bilancio   di   previsione
finanziario  2018-2020),  nonche'   previsti   dalla   contrattazione
nazionale e dalla normativa in materia.