Art. 2 Autorizzazione in deroga 1. A fronte di ragioni di interesse pubblico e di particolare urgenza, che va in ogni caso debitamente motivata, il direttore/la direttrice dell'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) puo' autorizzare le stazioni appaltanti a gestire autonomamente le procedure di aggiudicazione anche nei casi in cui l'acquisizione di beni, servizi o lavori dovrebbe avvenire per il tramite dell'Agenzia stessa. A tal fine devono tuttavia sussistere i seguenti presupposti: a) la stazione appaltante ha comunicato alla ACP, entro la fine dell'anno precedente, il fabbisogno annuale delle procedure di affidamento da bandire; b) rispetto alla pianificazione prevista dal Piano della performance le risorse della ACP sono sottoposte a carico eccessivo oppure sono del tutto insufficienti a causa della momentanea carenza di personale; c) la motivazione per la pubblicazione d'urgenza della procedura da parte dell'ente non e' da ricondursi a negligenza dell'ente stesso. 2. In ogni caso l'ente che ottiene un'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 1, deve: a) utilizzare la documentazione standard di cui all'art. 5, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche; b) utilizzare la piattaforma di cui all'art. 5, commi 4 e 5, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16; c) osservare le disposizioni concernenti le commissioni di valutazione ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.