Art. 2 
 
                      Autorizzazione in deroga 
 
  1. A fronte di ragioni  di  interesse  pubblico  e  di  particolare
urgenza, che va in ogni caso debitamente  motivata,  il  direttore/la
direttrice dell'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP)
puo' autorizzare le stazioni appaltanti a  gestire  autonomamente  le
procedure di aggiudicazione anche nei casi in cui  l'acquisizione  di
beni, servizi o lavori dovrebbe avvenire per il tramite  dell'Agenzia
stessa. A tal fine devono tuttavia sussistere i seguenti presupposti: 
    a) la stazione appaltante ha comunicato alla ACP, entro  la  fine
dell'anno  precedente,  il  fabbisogno  annuale  delle  procedure  di
affidamento da bandire; 
    b)  rispetto  alla  pianificazione  prevista  dal   Piano   della
performance le risorse della ACP sono sottoposte a  carico  eccessivo
oppure sono del tutto insufficienti a causa della momentanea  carenza
di personale; 
    c) la motivazione per la pubblicazione d'urgenza della  procedura
da parte dell'ente  non  e'  da  ricondursi  a  negligenza  dell'ente
stesso. 
  2. In ogni caso l'ente che ottiene un'autorizzazione in  deroga  ai
sensi del comma 1, deve: 
    a) utilizzare la documentazione standard di cui all'art. 5, comma
2, della legge provinciale 17 dicembre  2015,  n.  16,  e  successive
modifiche; 
    b) utilizzare la piattaforma di cui all'art.  5,  commi  4  e  5,
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16; 
    c)  osservare  le  disposizioni  concernenti  le  commissioni  di
valutazione ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 17 dicembre
2015, n. 16.