Art. 5 
 
            Procedimento autorizzatorio semplificato per 
             il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche 
 
  1. Oltre agli interventi di lieve entita' indicati  nell'elenco  di
cui all'Allegato «B», sono assoggettate a  procedimento  semplificato
di  autorizzazione   paesaggistica   le   istanze   di   rinnovo   di
autorizzazioni   paesaggistiche,   anche    rilasciate    ai    sensi
dell'articolo 146 del Codice, scadute  da  non  piu'  di  un  anno  e
relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione
che il progetto risulti conforme a quanto in  precedenza  autorizzato
ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute,
anche  a  seguito  dell'adozione   o   dell'approvazione   di   piani
paesaggistici. 
  2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche  variazioni
progettuali che  comportino  interventi  di  non  lieve  entita',  si
applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui  all'articolo
146 del  Codice,  come  applicabile  nell'ordinamento  della  Regione
siciliana. 
  3.  L'istanza  di  rinnovo  non  e'   corredata   dalla   relazione
paesaggistica semplificata  nei  casi  in  cui  non  siano  richieste
variazioni  progettuali   e   non   siano   sopravvenute   specifiche
prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si  applica  la
disposizione di cui  all'articolo  146,  comma  4,  del  Codice,  con
riferimento alla conclusione dei lavori  entro  e  non  oltre  l'anno
successivo alla scadenza del quinquennio  di  efficacia  della  nuova
autorizzazione.