Art. 5 Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche 1. Oltre agli interventi di lieve entita' indicati nell'elenco di cui all'Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non piu' di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute, anche a seguito dell'adozione o dell'approvazione di piani paesaggistici. 2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entita', si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice, come applicabile nell'ordinamento della Regione siciliana. 3. L'istanza di rinnovo non e' corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.