Art. 7 Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata 1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, secondo le modalita' ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attivita' edilizie. 2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP). 3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica e' presentata alla Soprintendenza competente per territorio.