Art. 7 
 
Concentrazione  procedimentale  e   presentazione   dell'istanza   di
              autorizzazione paesaggistica semplificata 
 
  1.  Fatti  salvi  i  casi  di  cui  al  comma   2,   l'istanza   di
autorizzazione  paesaggistica  e  la  relativa  documentazione   sono
presentate  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  (SUE)   di   cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia,  recepito  dall'articolo  1  della
legge regionale 10 agosto 2016,  n.  16,  secondo  le  modalita'  ivi
indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai  sensi  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero,
nelle  more  della  costituzione  del   SUE,   all'ufficio   comunale
competente per le attivita' edilizie. 
  2. Nei casi in cui l'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  sia
riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  la
domanda e la relativa documentazione sono presentate  allo  sportello
unico per le attivita' produttive (SUAP). 
  3.  In  tutti  gli  altri  casi,  la  richiesta  di  autorizzazione
paesaggistica  e'  presentata  alla  Soprintendenza  competente   per
territorio.