Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale  n.  1/2011  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire  dalla
terza assenza consecutiva, ancorche' giustificata, i  componenti  del
consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del  comma  6
non sono  computati,  entro  il  limite  massimo  di  un  decimo  dei
componenti del consiglio stesso, per fissare il numero legale per  la
validita' delle relative sedute. 
    6-ter.  I  nominativi  dei  componenti  del  consiglio  che   non
partecipino per  due  sedute  consecutive  alle  riunioni,  ancorche'
giustificati, e che non si  avvalgono  per  le  stesse  dell'istituto
della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale
del consiglio.». 
  2. Il comma 10 dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  1/2011  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di
cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), si debba  provvedere  entro
cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente e'
nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni
delle assemblee dei sindaci  o  delle  assemblee  dei  presidenti  di
consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto,  si  rinnova  la
procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova  prima
del termine qualora la lista delle relative votazioni delle assemblee
dei sindaci o delle assemblee dei presidenti  di  consiglio  comunale
risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata.». 
    3. Dopo il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «11-bis. Nel  caso  di  elezioni  per  il  rinnovo  dei  relativi
consigli comunali, i componenti del consiglio delle autonomie  locali
indicati all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti
nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in  carica
e non si provvede alla loro sostituzione.».