Art. 2 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorche' giustificata, i componenti del consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validita' delle relative sedute. 6-ter. I nominativi dei componenti del consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorche' giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell'istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del consiglio.». 2. Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente e' nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle assemblee dei sindaci o delle assemblee dei presidenti di consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle assemblee dei sindaci o delle assemblee dei presidenti di consiglio comunale risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata.». 3. Dopo il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «11-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi consigli comunali, i componenti del consiglio delle autonomie locali indicati all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione.».