Art. 3 Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 1/2011 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti: «1. Le riunioni del consiglio delle autonomie locali sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 3, comma 6-bis. 1-bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalita' di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validita' delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del consiglio delle autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 6-bis.».