Art. 3 
 
         Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 1/2011 
 
  1. Il comma 1  dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  1/2011  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti: 
    «1. Le riunioni del consiglio delle autonomie locali sono  valide
con la presenza della meta' piu'  uno  dei  componenti,  fatta  salva
l'ipotesi disciplinata dall'art. 3, comma 6-bis. 
  1-bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai
componenti, disciplina le modalita' di convocazione e di  svolgimento
delle sedute, le condizioni per la validita' delle deliberazioni,  le
procedure  di  funzionamento  e  di  organizzazione  dei  lavori  del
consiglio delle autonomie  locali,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 3, commi 6 e 6-bis.».