Art. 3 
 
                        Montante contributivo 
 
  1. Il montante contributivo individuale e' determinato  sulla  base
dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio e
della relativa quota agli aventi diritto, in relazione al periodo  di
esercizio del mandato o di espletamento della carica. 
  2. Il montante contributivo di cui al  comma  1  e'  calcolato  con
riferimento alla misura della  trattenuta  prevista  dalla  normativa
regionale vigente in ciascun periodo di esercizio del  mandato  o  di
espletamento della carica. 
  3. La quota di contributi a carico della regione  e  del  consiglio
regionale e' pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere
e dell'assessore regionale. 
  4. Il montante contributivo si rivaluta  su  base  composta  al  31
dicembre di ciascun anno, con esclusione  della  contribuzione  dello
stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione
media  quinquennale  del  PIL  nominale  calcolata   dall'ISTAT   con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla
data di decorrenza dell'assegno vitalizio. 
  5.  Il  montante  contributivo  determinato  ai  sensi  dei   commi
precedenti e' incrementato nella misura  prevista  dall'art.  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,  n.  1092
(Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento   di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). 
  6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi e' calcolato
un unico montante  contributivo,  rivalutando  i  singoli  versamenti
effettuati. 
  7. Nel  caso  in  cui  dopo  la  data  di  decorrenza  dell'assegno
vitalizio siano stati versati ulteriori contributi in relazione  allo
svolgimento di un successivo mandato o di una  successiva  carica,  i
contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso  montante
contributivo, cui  si  applicano  i  coefficienti  di  trasformazione
corrispondenti  all'eta'  anagrafica  alla  data  di  cessazione  del
successivo mandato o della  successiva  carica.  L'assegno  vitalizio
cosi' determinato si somma al precedente gia' maturato. 
  8. La contribuzione volontaria finalizzata  al  raggiungimento  del
minimo previsto per il conseguimento del diritto alla  corresponsione
dell'assegno vitalizio e' calcolata con  riferimento  alla  normativa
regionale vigente nell'ultimo giorno della legislatura  completata  e
si considera versata in pari data.