Art. 4 
 
                      Clausole di salvaguardia 
 
  1. In esito alla rideterminazione  secondo  il  metodo  di  calcolo
contributivo la misura dell'assegno vitalizio  non  puo'  subire  una
percentuale di riduzione superiore  a  quella  risultante  applicando
alla misura stessa le aliquote progressive  per  scaglioni  stabilite
nella tabella B allegata alla  presente  legge,  con  riferimento  ai
moltiplicatori ivi individuati in base alla  differenza  espressa  in
termini percentuali tra la misura dell'assegno vitalizio spettante  e
la misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il  metodo  di
calcolo contributivo. 
  2. L'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni  di  cui
alla tabella B allegata alla presente  legge,  come  disciplinata  al
comma 1, non  trova  attuazione  nel  caso  la  stessa  comporti  una
riduzione della misura  dell'assegno  vitalizio  superiore  a  quella
risultante dalla rideterminazione prevista dall'art. 2. 
  3. In ogni caso, la misura dell'assegno vitalizio e della  relativa
quota agli aventi diritto non puo' essere inferiore a un importo pari
o superiore a due volte il trattamento  minimo  INPS,  salvo  che  la
misura dell'assegno o della relativa quota, secondo  quanto  previsto
dalle leggi regionali n. 38/1995  e  n.  13/2003  nella  formulazione
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non  sia
gia' inferiore a tale soglia.