Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Sino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla presente legge, dal 1° luglio 2019 gli assegni vitalizi e le relative quote agli aventi diritto sono erogati nella misura prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel caso la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla presente legge, risulti inferiore a quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al recupero della differenza erogata in eccedenza dal 1° luglio 2019, mediante trattenuta della stessa sull'assegno vitalizio o sulla relativa quota. 3. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi e delle relative quote come rideterminati ai sensi della presente legge e riferiti al 1° luglio 2019, sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aliquote base della tabella B allegata alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.