Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Sino  al  completamento  degli   adempimenti   necessari   alla
rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative
quote secondo  il  metodo  di  calcolo  contributivo  previsto  dalla
presente legge, dal 1° luglio 2019 gli assegni vitalizi e le relative
quote agli aventi diritto sono erogati nella  misura  prevista  dalle
leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003  nella  formulazione  vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Nel caso la  misura  dell'assegno  vitalizio  o  della  relativa
quota, come rideterminata secondo il metodo di  calcolo  contributivo
previsto dalla presente legge, risulti inferiore  a  quella  prevista
dalle leggi regionali n. 38/1995  e  n.  13/2003  nella  formulazione
vigente alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
provvede al recupero della differenza erogata  in  eccedenza  dal  1°
luglio 2019, mediante trattenuta della stessa sull'assegno  vitalizio
o sulla relativa quota. 
  3. Qualora la spesa complessiva necessaria per il  pagamento  degli
assegni vitalizi e delle relative quote come rideterminati  ai  sensi
della presente legge e riferiti al 1° luglio 2019, sia  superiore  al
limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1  dell'intesa  rep.
n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell'art. 8,  comma  6,
della legge n. 131/2003, in  sede  di  conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, le aliquote base della  tabella  B  allegata  alla  presente
legge  sono  incrementate  per  parametri  del  valore  0,1  sino  al
raggiungimento del predetto limite di spesa.