Art. 6 Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 38/1995 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/1995 e' inserita la seguente: «b-bis) i figli fino al ventiseiesimo anno di eta', purche' a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;».