Art. 6 
 
        Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 38/1995 
 
  1. Dopo la  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  16  della  legge
regionale n. 38/1995 e' inserita la seguente: 
    «b-bis) i figli fino al ventiseiesimo anno  di  eta',  purche'  a
carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di  scuola
media, professionale o studenti universitari, e qualora  titolari  di
reddito inferiore a quello previsto  per  le  persone  fiscalmente  a
carico;».