Art. 7 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. In attuazione della presente legge si provvede per  gli  assegni
vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale n.  38/1995  a
carico del  bilancio  del  consiglio  regionale  e  per  gli  assegni
vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale n.  13/2003  a
valere  sulle  risorse  stanziate  sulla  Missione  n.   1   (Servizi
istituzionali, generali e di  gestione)  -  Programma  n.  1  (Organi
istituzionali)  -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione. 
 
    Trieste, 7 giugno 2019 
 
                               FEDRIGA 
 
(Omissis).