Art. 7 Norme finanziarie 1. In attuazione della presente legge si provvede per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 38/1995 a carico del bilancio del consiglio regionale e per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 13/2003 a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione. Trieste, 7 giugno 2019 FEDRIGA (Omissis).