Art. 3 Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative attuative in materia di servizio taxi e di servizio di noleggio con conducente sul proprio territorio, nel rispetto del presente regolamento. 2. Al fine di ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza, piu' comuni possono organizzare i servizi in ambiti territoriali sovracomunali mediante stipula di apposite convenzioni di collaborazione. 3. E' compito dei comuni: a) adottare i regolamenti comunali di cui all'art. 10 al fine di disciplinare l'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente; b) rilasciare le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso una procedura a evidenza pubblica; c) provvedere all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche.