Art. 3 
 
                         Funzioni dei comuni 
 
  1. I comuni esercitano  le  funzioni  amministrative  attuative  in
materia di servizio taxi e di servizio di noleggio con conducente sul
proprio territorio, nel rispetto del presente regolamento. 
  2. Al fine di ottenere una  maggiore  razionalita'  ed  efficienza,
piu' comuni possono organizzare  i  servizi  in  ambiti  territoriali
sovracomunali   mediante   stipula   di   apposite   convenzioni   di
collaborazione. 
  3. E' compito dei comuni: 
    a) adottare i regolamenti comunali di cui all'art. 10 al fine  di
disciplinare l'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio
con conducente; 
    b) rilasciare le licenze per l'esercizio del servizio di  taxi  e
le autorizzazioni  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente attraverso una procedura a evidenza pubblica; 
    c)    provvedere    all'accertamento    delle    infrazioni     e
all'applicazione delle sanzioni amministrative  di  cui  all'art.  49
della legge  provinciale  23  novembre  2015,  n.  15,  e  successive
modifiche.