Art. 2 Riordino degli uffici della Giunta regionale 1. La Giunta regionale e' autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare competente per materia, in attuazione dei principi di organizzazione amministrativa che si ricavano dagli articoli 46, 47, 59, 60 e 61 dello statuto e in osservanza dei seguenti criteri generali: a) imparzialita', buon andamento dell'amministrazione regionale, trasparenza dell'azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti per gli utenti; b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti; c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate; d) realizzazione della piu' ampia flessibilita' nell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale; e) rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di Governo. 2. Nel rispetto della loro autonomia di giudizio e di valutazione, sono poste alla diretta dipendenza del Presidente della Giunta regionale le strutture amministrative dotate di indipendenza funzionale: a) per l'attivita' di audit dei fondi strutturali dell'Unione europea, in conformita' a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea; b) per la trattazione degli affari legali della Regione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). 3. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 11 e 28, il comma 1 dell'art. 7, e i commi 2, 3 e 4, dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 1996. Conseguentemente, all'alinea del comma 2 dell'art. 7 della legge medesima, le parole «di cui al comma precedente» sono soppresse. 4. Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all'art. 1 e del regolamento con il quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina l'attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottati in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e nel rispetto della disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attivita' di informazione e comunicazione della Regione Basilicata) cessa di essere efficace e applicabile in riferimento all'organizzazione e al funzionamento dei rispettivi uffici della Giunta e del Consiglio. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all'art. 1, nonche' del regolamento di cui al comma 1 e del regolamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con i quali si disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, le segreterie particolari degli organi di direzione politica, l'art. 1, comma 2, gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 8/1998 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica e ai gruppi consiliari della Regione Basilicata) cessano di essere efficaci e applicabili. 6. Il regolamento di disciplina dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale di cui al comma 1 puo' essere modificato, derogato o abrogato solo in forma espressa da successivi regolamenti di Giunta approvati con le medesime modalita' procedimentali e il rispetto degli stessi principi indicati nel comma medesimo.