Art. 2 
 
            Riordino degli uffici della Giunta regionale 
 
  1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata   a   disciplinare   con
regolamento  il  proprio  ordinamento  amministrativo,   sentita   la
commissione consiliare competente  per  materia,  in  attuazione  dei
principi di  organizzazione  amministrativa  che  si  ricavano  dagli
articoli 46, 47, 59, 60 e  61  dello  statuto  e  in  osservanza  dei
seguenti criteri generali: 
    a) imparzialita', buon andamento dell'amministrazione  regionale,
trasparenza  dell'azione  amministrativa  e   semplificazione   degli
adempimenti per gli utenti; 
    b)  razionalizzazione  organizzativa,  contenimento  e  controllo
della  spesa,  anche  mediante  accorpamento  e  soppressione   delle
strutture esistenti; 
    c) perseguimento degli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicita' nell'esercizio dei compiti e  delle  funzioni  assegnate
alle strutture organizzative individuate; 
    d)    realizzazione    della     piu'     ampia     flessibilita'
nell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale; 
    e) rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e
della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli
organi di Governo. 
  2. Nel rispetto della loro autonomia di giudizio e di  valutazione,
sono poste  alla  diretta  dipendenza  del  Presidente  della  Giunta
regionale  le  strutture  amministrative   dotate   di   indipendenza
funzionale: 
    a) per l'attivita' di audit  dei  fondi  strutturali  dell'Unione
europea, in conformita' a quanto previsto dalla normativa dell'Unione
europea; 
    b) per la trattazione  degli  affari  legali  della  Regione,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 23 della  legge  31  dicembre
2012, n. 247 (nuova  disciplina  dell'ordinamento  della  professione
forense). 
  3. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 1 sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 11 e 28, il comma 1
dell'art. 7, e i commi 2, 3 e 4, dell'art. 10 della  legge  regionale
n. 12 del 1996. Conseguentemente, all'alinea del comma 2 dell'art.  7
della legge medesima, le parole «di cui  al  comma  precedente»  sono
soppresse. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di cui
all'art. 1 e del regolamento con il quale l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale  disciplina  l'attivita'  di  informazione  e  di
comunicazione  istituzionale  nell'ambito  della  propria   autonomia
organizzativa, adottati in armonia  con  i  principi  della  legge  7
giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle  attivita'  di  informazione  e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e nel  rispetto  della
disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei dipendenti  pubblici,
la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle  attivita'
di informazione e comunicazione della Regione  Basilicata)  cessa  di
essere efficace e applicabile in riferimento all'organizzazione e  al
funzionamento dei rispettivi uffici della Giunta e del Consiglio. 
  5. Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di cui
all'art. 1,  nonche'  del  regolamento  di  cui  al  comma  1  e  del
regolamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con  i
quali si  disciplinano,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  le
segreterie particolari degli organi di direzione politica, l'art.  1,
comma 2, gli articoli 2 e 3 della legge regionale  n.  8/1998  (Nuova
disciplina delle strutture di assistenza  agli  organi  di  direzione
politica e ai gruppi consiliari della Regione Basilicata) cessano  di
essere efficaci e applicabili. 
  6. Il regolamento di disciplina dell'organizzazione  amministrativa
della Giunta regionale di cui al  comma  1  puo'  essere  modificato,
derogato o abrogato solo in forma espressa da successivi  regolamenti
di Giunta approvati con le medesime  modalita'  procedimentali  e  il
rispetto degli stessi principi indicati nel comma medesimo.