Art. 3 Norme generali in materia di organizzazione amministrativa regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale sovrintende agli uffici e ai servizi della Giunta regionale anche a mezzo dei membri della Giunta e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato. 2. Il Presidente della Giunta regionale assicura l'unita' di indirizzo degli uffici della Giunta regionale, coordinando con proprie direttive l'esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e strumentali attribuite sulla base della presente legge. 3. L'apparato amministrativo regionale e' organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', pubblicita', imparzialita', integrita' e trasparenza al fine di assicurare la qualita' dell'azione amministrativa. 4. Le norme e gli atti di organizzazione promuovono le pari opportunita' e la valorizzazione del merito dei dipendenti. 5. Per quanto non disciplinato sulla base della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.