Art. 3 
 
Norme generali in materia di organizzazione amministrativa regionale 
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale sovrintende agli  uffici  e
ai servizi della Giunta regionale anche  a  mezzo  dei  membri  della
Giunta e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato. 
  2. Il  Presidente  della  Giunta  regionale  assicura  l'unita'  di
indirizzo  degli  uffici  della  Giunta  regionale,  coordinando  con
proprie  direttive   l'esercizio   delle   funzioni   amministrative,
organizzative  e  di  gestione  delle  risorse  umane  e  strumentali
attribuite sulla base della presente legge. 
  3.  L'apparato  amministrativo  regionale  e'  organizzato  secondo
criteri  di   efficacia,   efficienza,   economicita',   pubblicita',
imparzialita', integrita' e trasparenza  al  fine  di  assicurare  la
qualita' dell'azione amministrativa. 
  4. Le norme  e  gli  atti  di  organizzazione  promuovono  le  pari
opportunita' e la valorizzazione del merito dei dipendenti. 
  5. Per quanto non disciplinato sulla  base  della  presente  legge,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo n. 165 del 2001.