Art. 4 
 
                    Sistema dei controlli interni 
 
  1. Sulla base della presente legge, ai  sensi  dell'art.  90  dello
statuto regionale, e' disciplinato il sistema dei controlli interni. 
  2. In coerenza con l'art. 46 dello statuto regionale,  i  controlli
interni hanno la finalita': 
    a) di garantire la legittimita', la regolarita' e la  correttezza
dell'azione amministrativa; 
    b)  di  verificare  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicita'
dell'azione amministrativa; 
    c) di valutare le prestazioni dei dirigenti; 
    d) di valutare la congruenza dei  risultati  conseguiti  e  degli
obiettivi predefiniti. 
  3. In osservanza dell'art. 46 dello statuto regionale, il controllo
di gestione e  l'attivita'  di  valutazione  dei  dirigenti  fa  capo
direttamente  alla  Presidenza  della  Giunta  regionale,  salvo   la
competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale  per  i
dirigenti del Consiglio. 
  4. Nel rispetto dei principi generali  fissati  dalla  legislazione
regionale e statale e  in  particolare  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n.  286  (riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e
dei risultati di attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e  del  decreto
legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  (riforma  dei  controlli  di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa,  a  norma  dell'art.  49  della
legge 31 dicembre 2009, n. 179), il sistema dei controlli interni  e'
articolato in: 
    a)  controllo  di  regolarita'   amministrativa   finalizzato   a
garantire  la  legittimita',  la   regolarita'   e   la   correttezza
dell'azione amministrativa; 
    b) controllo di regolarita' contabile degli atti  finalizzato  ad
assicurare la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa
in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese; 
    c) controllo di gestione diretto  alla  verifica  dell'efficacia,
dell'efficienza e dell'economicita'  dell'azione  amministrativa,  al
fine di intervenire mediante  tempestive  azioni  di  correzione  per
ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati, costi e risultati; 
    d) valutazione delle prestazioni dei  dirigenti,  anche  ai  fini
dell'attribuzione della quota variabile della  retribuzione  definita
in sede contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle  attivita'
e delle prestazioni; 
    e) controllo strategico per verificare, in sede di attuazione dei
piani,  dei  programmi  e  degli   altri   strumenti   di   indirizzo
politico-amministrativo, il raggiungimento delle  finalita'  previste
nei  documenti  di  programmazione,  in  termini  di  congruenza  tra
risultati e obiettivi strategici predefiniti; 
    f) controllo  sugli  enti  e  organismi  del  sistema  regionale,
controllo analogo sulle societa' in house, verifica  delle  procedure
di gestione e controllo sulle societa' partecipate. 
  5. La Giunta regionale e  l'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale possono, qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli
interessi dell'amministrazione, disporre verifiche ispettive al  fine
di individuare eventuali  profili  di  responsabilita'.  La  verifica
ispettiva e' condotta nel rispetto del principio  di  contraddittorio
dei soggetti interessati. 
  6. Il collegio dei revisori dei conti e' organismo indipendente  di
vigilanza sulla regolarita' contabile finanziaria ed economica  della
gestione regionale, secondo quanto previsto dall'art. 12 della  legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 35 (legge finanziaria 2013). 
  7. Per quanto non direttamente previsto sulla base della legge,  la
Giunta regionale adotta uno o  piu'  regolamenti,  nel  rispetto  del
procedimento  previsto  dal  comma  2  dell'art.  56  dello  statuto,
finalizzati  a  rendere  coerente,  razionalizzare  e  potenziare  il
sistema complessivo dei controlli interni, agli uffici  della  Giunta
regionale disciplinandone le competenze e le modalita' organizzative.