Art. 4 Sistema dei controlli interni 1. Sulla base della presente legge, ai sensi dell'art. 90 dello statuto regionale, e' disciplinato il sistema dei controlli interni. 2. In coerenza con l'art. 46 dello statuto regionale, i controlli interni hanno la finalita': a) di garantire la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa; b) di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa; c) di valutare le prestazioni dei dirigenti; d) di valutare la congruenza dei risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti. 3. In osservanza dell'art. 46 dello statuto regionale, il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti fa capo direttamente alla Presidenza della Giunta regionale, salvo la competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i dirigenti del Consiglio. 4. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione regionale e statale e in particolare del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati di attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 179), il sistema dei controlli interni e' articolato in: a) controllo di regolarita' amministrativa finalizzato a garantire la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa; b) controllo di regolarita' contabile degli atti finalizzato ad assicurare la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese; c) controllo di gestione diretto alla verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di intervenire mediante tempestive azioni di correzione per ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati, costi e risultati; d) valutazione delle prestazioni dei dirigenti, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle attivita' e delle prestazioni; e) controllo strategico per verificare, in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico-amministrativo, il raggiungimento delle finalita' previste nei documenti di programmazione, in termini di congruenza tra risultati e obiettivi strategici predefiniti; f) controllo sugli enti e organismi del sistema regionale, controllo analogo sulle societa' in house, verifica delle procedure di gestione e controllo sulle societa' partecipate. 5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono, qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, disporre verifiche ispettive al fine di individuare eventuali profili di responsabilita'. La verifica ispettiva e' condotta nel rispetto del principio di contraddittorio dei soggetti interessati. 6. Il collegio dei revisori dei conti e' organismo indipendente di vigilanza sulla regolarita' contabile finanziaria ed economica della gestione regionale, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 (legge finanziaria 2013). 7. Per quanto non direttamente previsto sulla base della legge, la Giunta regionale adotta uno o piu' regolamenti, nel rispetto del procedimento previsto dal comma 2 dell'art. 56 dello statuto, finalizzati a rendere coerente, razionalizzare e potenziare il sistema complessivo dei controlli interni, agli uffici della Giunta regionale disciplinandone le competenze e le modalita' organizzative.