Art. 5 Modifiche e integrazioni all'art. 3 della legge 25 ottobre 2010, n. 31 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 46, comma 2 dello statuto, all'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire unitarieta' ed efficacia delle modalita' gestionali e perseguendo, nello stesso tempo, economicita' di gestione e la valorizzazione del merito e' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale l'Autorita' regionale per la valutazione e il merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli enti e organismi subregionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (riforma e riordino degli enti e organismi subregionali) e di tutti gli enti strumentali della Regione. L'Autorita', in qualita' di organo terzo e imparziale rispetto all'organizzazione regionale opera in piena autonomia e riferisce direttamente al Presidente della Giunta.»; b) l'alinea del comma 2-bis e' sostituita dalla seguente: «2-bis. All'Autorita' nella sua qualita' di Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del Presidente, rese anche per le finalita' proprie del controllo strategico:»; c) la lettera b) del comma 2-bis e' sostituita dalla seguente: «b) azioni di audit, anche su proposta dei direttori generali, con riferimento a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano annuale complessivo;»; d) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Le funzioni di cui al comma 2-bis, a esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito dei quali vengono definite le competenze e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attivita' medesime.»; e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Autorita', per le funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati e si compone di tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, di elevata professionalita' ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.»; f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I requisiti, le modalita' di selezione, la durata dell'incarico e il relativo trattamento retributivo degli esperti, vengono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e terzieta' di cui al comma 1.»; g) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono disciplinate le attivita' della struttura tecnica permanente dell'Autorita'. Il responsabile di detta struttura e' scelto tra soggetti con specifiche professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.»