Art. 5 
 
Modifiche e integrazioni all'art. 3 della legge 25 ottobre  2010,  n.
                                 31 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dall'art.  46,  comma  2  dello
statuto, all'art. 3 della legge regionale  25  ottobre  2010,  n.  31
(disposizioni di adeguamento della  normativa  regionale  al  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.  150),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Al  fine  di
garantire unitarieta'  ed  efficacia  delle  modalita'  gestionali  e
perseguendo, nello  stesso  tempo,  economicita'  di  gestione  e  la
valorizzazione del merito e' istituita  presso  la  Presidenza  della
Giunta regionale l'Autorita' regionale per la valutazione e il merito
della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio
regionale, degli enti e organismi  subregionali  di  cui  alla  legge
regionale 14 luglio 2006, n. 11 (riforma  e  riordino  degli  enti  e
organismi  subregionali)  e  di  tutti  gli  enti  strumentali  della
Regione. L'Autorita',  in  qualita'  di  organo  terzo  e  imparziale
rispetto all'organizzazione regionale  opera  in  piena  autonomia  e
riferisce direttamente al Presidente della Giunta.»; 
    b) l'alinea del comma 2-bis e' sostituita dalla seguente: «2-bis.
All'Autorita' nella  sua  qualita'  di  Nucleo  di  valutazione  sono
attribuite le seguenti funzioni,  su  mandato  del  Presidente,  rese
anche per le finalita' proprie del controllo strategico:»; 
    c) la lettera b) del comma 2-bis e'  sostituita  dalla  seguente:
«b) azioni di audit, anche su proposta dei  direttori  generali,  con
riferimento a specifici processi amministrativi e sulla  base  di  un
piano annuale complessivo;»; 
    d) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Le funzioni
di cui al comma 2-bis, a esclusione di quelle di  cui  al  punto  a),
sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati  con  il
Presidente della Giunta  regionale,  nell'ambito  dei  quali  vengono
definite  le  competenze  e  le  risorse  umane  necessarie  per   lo
svolgimento delle attivita' medesime.»; 
    e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Autorita', per le
funzioni di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  sostituisce  i  servizi  di
controllo interno comunque denominati e  si  compone  di  tre  membri
nominati dal Presidente  della  Giunta  regionale,  d'intesa  con  il
Presidente del Consiglio regionale, di  elevata  professionalita'  ed
esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della
performance e della valutazione del personale  delle  amministrazioni
pubbliche.»; 
    f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  I  requisiti,  le
modalita'  di  selezione,  la  durata  dell'incarico  e  il  relativo
trattamento  retributivo  degli  esperti,  vengono  disciplinati  con
decreto del Presidente della Giunta  regionale,  nel  pieno  rispetto
delle garanzie di indipendenza e terzieta' di cui al comma 1.»; 
    g) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Con  decreto  del
Presidente della Giunta  regionale  sono  disciplinate  le  attivita'
della struttura tecnica permanente dell'Autorita'. Il responsabile di
detta   struttura   e'   scelto   tra   soggetti    con    specifiche
professionalita' ed esperienza  nel  campo  della  misurazione  della
performance nelle amministrazioni pubbliche.»