Art. 6 
 
             Controllo sulla qualita' della legislazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 44 dello statuto regionale, al  fine  di
promuovere il miglioramento della  qualita'  della  normazione  e  di
consentirne  il  controllo  preventivo,  le  proposte  di  legge   di
iniziativa della Giunta regionale e di  regolamento  sono  corredate,
oltre  che   della   relazione   illustrativa   e   della   relazione
tecnico-finanziaria  gia'  prescritte  dall'art.  39,  comma  2   del
medesimo statuto per i provvedimenti legislativi, anche  dell'analisi
tecnico-normativa che verifica l'incidenza della disciplina  proposta
sull'ordinamento giuridico vigente,  accertando  la  sua  conformita'
alle  fonti  sovraordinate  e  al  rispetto  delle  competenze  delle
autonomie locali e dei precedenti interventi di delegificazione. 
  2. Con delibera della Giunta regionale sono adottati lo  schema  di
relazione contenente l'analisi tecnico  normativa  e  il  modello  di
relazione tecnico-finanziaria.