Art. 6 Controllo sulla qualita' della legislazione 1. In attuazione dell'art. 44 dello statuto regionale, al fine di promuovere il miglioramento della qualita' della normazione e di consentirne il controllo preventivo, le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale e di regolamento sono corredate, oltre che della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria gia' prescritte dall'art. 39, comma 2 del medesimo statuto per i provvedimenti legislativi, anche dell'analisi tecnico-normativa che verifica l'incidenza della disciplina proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accertando la sua conformita' alle fonti sovraordinate e al rispetto delle competenze delle autonomie locali e dei precedenti interventi di delegificazione. 2. Con delibera della Giunta regionale sono adottati lo schema di relazione contenente l'analisi tecnico normativa e il modello di relazione tecnico-finanziaria.