Art. 7 
 
                     Abrogazioni e norme finali 
 
  1. I commi 8-bis, 8-ter, 8-quater dell'art. 2 della legge regionale
n. 31 del 2010, sono abrogati. Fino all'entrata in vigore del decreto
presidenziale di cui all'art. 1,  comma  1,  l'Ufficio  di  Gabinetto
resta disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta  regionale
10  maggio  2019,  n.  79404/11A1,  che  ne   reca   l'organizzazione
transitoria in  attesa  del  complessivo  riordino  degli  uffici  di
diretta collaborazione. 
  2. I commi 1, 6, 7, 8 e 8-bis dell'art. 16 della legge regionale n.
12 del 1996 e l'art. 35 della legge regionale 4 febbraio 2003,  n.  7
(Disciplina del bilancio di previsione  e  norme  di  contenimento  e
razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003), sono
o restano abrogati. 
  3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 12 del 1996  e'
cosi' sostituito: 
    «4. Nel rispetto del  principio  di  rotazione  e  temporaneita',
l'incarico di  dirigente  generale  e'  conferito  con  contratto  di
diritto privato a tempo determinato, rinnovabile una sola  volta  per
la medesima struttura apicale.». 
  4. I commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 1996,
sono o restano abrogati. 
  5. Nella legislazione regionale, tutti i riferimenti  normativi  al
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29   (razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), vanno considerati come rinvii  mobili
al  testo  vigente  delle  corrispondenti  disposizioni  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  6. Entro  i  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in  vigore  del
regolamento di  delegificazione  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  in
coerenza  con  i  principi  e  i  criteri  indicati  dalla   medesima
disposizione di  legge  e  al  fine  di  aggiornare  la  legislazione
regionale al testo vigente del decreto legislativo n. 165  del  2001,
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi),  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33
(riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),  della
legge 7 agosto 2015,  n.  124  (deleghe  al  Governo  in  materia  di
riorganizzazione delle  pubbliche  amministrazioni)  e  i  successivi
decreti di attuazione, la Giunta  regionale  redige,  secondo  quanto
previsto dall'art. 57 dello statuto regionale, il testo  unico  delle
norme  di  legge  in  materia  di  organizzazione,  funzionamento   e
procedimento  amministrativo.  Per  le  norme  di  adeguamento   alla
legislazione statale di riferimento, anche ai fini del  coordinamento
della  finanza  pubblica,  che  non  risultino  vincolate  nel   loro
contenuto, la Giunta regionale presenta in Consiglio  un  disegno  di
legge di integrazione e correzione di detto testo unico. 
  7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 2 dello statuto,
le successive  modifiche  alla  legislazione  regionale  generale  in
materia   di    organizzazione,    funzionamento    e    procedimento
amministrativo sono presentate in forma di novella al testo unico  di
riordino di cui al comma 6. Al rispetto di questo criterio permanente
di riordino legislativo si procede anche  in  sede  di  coordinamento
formale del testo dei progetti di legge  a  norma  dell'art.  81  del
regolamento interno del Consiglio regionale.