Art. 11 Catalogo regionale dell'offerta formativa 1. La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli operatori del sistema regionale di istruzione e formazione professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell'offerta formativa (COF). 2. Il Catalogo dell'offerta formativa puo' essere suddiviso per sezioni territoriali e contiene indicazioni relative alla qualifica professionale prevista e alle competenze in uscita oggetto di certificazione, all'articolazione didattica, ai destinatari, alle modalita' di svolgimento dello stage, se previsto, ai soggetti attuatori ed eventuali partner, alle sedi di svolgimento delle attivita', alla procedura per l'iscrizione e ad eventuali rimborsi previsti per i partecipanti. 3. Il Catalogo dell'offerta formativa puo' prevedere un piano triennale di percorsi formativi, con possibilita' di aggiornamenti annuali. 4. L'implementazione e le modalita' di funzionamento a Catalogo dell'offerta formativa sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. 5. Allo scopo di rendere il sistema formativo maggiormente efficiente, migliorando e ottimizzando la qualita' dell'offerta vengono previste forme di premialita', per l'aggregazione di enti mediante la costituzione di poli o consorzi tra enti, ai quali possono prendere parte istituti scolastici, imprese, filiera produttiva, organismi di categoria, agenzie per il lavoro, universita' e associazioni professionali. 6. Il Catalogo dell'offerta formativa puo' prevedere anche percorsi in tutto o in parte mediante strumenti innovativi e tecnologie avanzate con attivita' formativa modalita' a distanza. 7. Gli organismi di formazione accreditati aderiscono presentando proprie proposte formative in relazione alla tipologia di accreditamento e secondo un budget massimo che viene stabilito dalle disposizioni attuative.