Art. 11 
 
              Catalogo regionale dell'offerta formativa 
 
  1.  La  Regione,  al  fine  di  rendere  disponibili  per  tutti  i
potenziali destinatari e  gli  operatori  del  sistema  regionale  di
istruzione e formazione professionale  le  informazioni  relative  ai
percorsi formativi finanziati con risorse  pubbliche  sul  territorio
regionale, istituisce il Catalogo  regionale  dell'offerta  formativa
(COF). 
  2. Il Catalogo dell'offerta formativa  puo'  essere  suddiviso  per
sezioni territoriali e contiene indicazioni relative  alla  qualifica
professionale  prevista  e  alle  competenze  in  uscita  oggetto  di
certificazione, all'articolazione  didattica,  ai  destinatari,  alle
modalita' di  svolgimento  dello  stage,  se  previsto,  ai  soggetti
attuatori ed  eventuali  partner,  alle  sedi  di  svolgimento  delle
attivita', alla procedura per l'iscrizione e  ad  eventuali  rimborsi
previsti per i partecipanti. 
  3. Il Catalogo  dell'offerta  formativa  puo'  prevedere  un  piano
triennale di percorsi formativi, con  possibilita'  di  aggiornamenti
annuali. 
  4. L'implementazione e le modalita'  di  funzionamento  a  Catalogo
dell'offerta formativa  sono  stabilite  con  decreto  dell'assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale. 
  5.  Allo  scopo  di  rendere  il  sistema  formativo   maggiormente
efficiente,  migliorando  e  ottimizzando  la  qualita'  dell'offerta
vengono previste forme di premialita',  per  l'aggregazione  di  enti
mediante la costituzione di  poli  o  consorzi  tra  enti,  ai  quali
possono  prendere  parte  istituti   scolastici,   imprese,   filiera
produttiva,  organismi  di  categoria,   agenzie   per   il   lavoro,
universita' e associazioni professionali. 
  6. Il Catalogo dell'offerta formativa puo' prevedere anche percorsi
in tutto o  in  parte  mediante  strumenti  innovativi  e  tecnologie
avanzate con attivita' formativa modalita' a distanza. 
  7. Gli organismi di formazione accreditati  aderiscono  presentando
proprie  proposte  formative   in   relazione   alla   tipologia   di
accreditamento e secondo un budget massimo che viene stabilito  dalle
disposizioni attuative.