Art. 12 Modalita' di accesso ai percorsi 1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari e di rispondere con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, istituito con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 2. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via prioritaria mediante il Catalogo regionale dell'offerta formativa di cui all'art. 11. 3. Al fine di garantire uniformita' la Regione puo' prevedere quote territoriali dei fondi destinati alla formazione e forme di premialita' agli organismi formativi che dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato inserimento lavorativo e/o oggetto di segnalazione di qualita' ai sensi del comma 3 dell'art. 19. 4. La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), puo' consentire l'accesso ai percorsi anche sotto forma di voucher formativi individuali, personali o aziendali, da attivarsi per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione a un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro. 5. Al fine di prevenire distorsioni nell'utilizzo di voucher individuali e/o aziendali la Regione opera appositi interventi di verifica e monitoraggio sull'effettiva destinazione delle risorse erogate. 6. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza, per i corsi della durata complessiva inferiore alle duecento ore, preferibilmente mediante il ricorso a voucher formativi, di tipologia personale e/o aziendale, attivati da ciascun beneficiario mediante l'iscrizione e la frequenza ai percorsi stessi, garantendo la possibilita' di accrescere le competenze e ad agevolare l'inserimento, il rientro e la riqualificazione nel mondo del lavoro.