Art. 13 Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale 1. Fanno parte del sistema regionale della formazione professionale gli enti ed organismi pubblici e privati accreditati che svolgano attivita' e percorsi di formazione di cui all'art. 2, nonche', in applicazione del regime di sussidiarieta', gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado professionali. Gli enti ed organismi pubblici e privati che intendono partecipare ad eventuali bandi/avvisi emanati dalla Regione devono possedere il requisito di accreditamento previsto dalla disposizioni vigenti, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. 2. E' istituito presso il dipartimento regionale competente l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi, fatto salvo il caso di cui al comma 3 dell'art. 6.