Art. 13 
 
             Soggetti del sistema e albo degli organismi 
                     di formazione professionale 
 
  1. Fanno parte del sistema regionale della formazione professionale
gli enti ed organismi pubblici e  privati  accreditati  che  svolgano
attivita' e percorsi di formazione di cui  all'art.  2,  nonche',  in
applicazione del regime di sussidiarieta', gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado  professionali.  Gli  enti  ed  organismi
pubblici  e  privati   che   intendono   partecipare   ad   eventuali
bandi/avvisi emanati dalla Regione devono possedere il  requisito  di
accreditamento previsto dalla  disposizioni  vigenti,  alla  data  di
presentazione dell'istanza di finanziamento. 
  2. E' istituito presso il dipartimento regionale competente  l'albo
dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e
formazione    professionale.    L'iscrizione     all'albo     abilita
all'erogazione dei servizi, fatto salvo il caso di  cui  al  comma  3
dell'art. 6.