Art. 14 
 
                     Modalita' di accreditamento 
 
  1. I criteri  e  i  requisiti  per  l'accreditamento  necessari  ai
soggetti di cui al comma 1 dell'art. 13, ai sensi dell'art. 86  della
legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9,  sono   disciplinati   con
regolamento di attuazione  da  adottarsi  con  apposito  decreto  del
Presidente della Regione su proposta dell'assessore per  l'istruzione
e  la  formazione  professionale,  previo  parere  della   competente
Commissione   legislativa   permanente    dell'Assemblea    regionale
siciliana. 
  2.  L'assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale propone l'eventuale aggiornamento  dei  criteri  e  dei
requisiti di cui al comma 1, in funzione delle esigenze  di  sviluppo
del territorio,  di  rafforzamento  del  sistema  formativo  e  delle
previsioni di cui alla disciplina comunitaria e statale in materia. 
  3. Con proprio decreto,  il  dirigente  generale  del  dipartimento
regionale  competente  approva  e  aggiorna  l'elenco  dei   soggetti
accreditati, ne garantisce la pubblicita' e disciplina  le  modalita'
di preventiva verifica del possesso e del mantenimento dei  requisiti
per l'accreditamento e provvede alla revoca in caso  di  perdita  dei
requisiti per l'accreditamento. Costituiscono  motivo  di  revoca  le
carenze tecnico-amministrative e le irregolarita' organizzative  come
individuate dal decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015,
n. 25 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. Con delibera della Giunta regionale, al  fine  di  sostenere  le
attivita' formative finalizzate a diversificare l'adattabilita' e  la
capacita'  di  innovazione  dei  lavoratori  di  concerto   con   gli
imprenditori,   sentita   la   competente   Commissione   legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, possono essere disciplinate forme
e   modalita'   di   collaborazione    sinergica    con    i    fondi
interprofessionali.