Art. 14 Modalita' di accreditamento 1. I criteri e i requisiti per l'accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 13, ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana. 2. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale propone l'eventuale aggiornamento dei criteri e dei requisiti di cui al comma 1, in funzione delle esigenze di sviluppo del territorio, di rafforzamento del sistema formativo e delle previsioni di cui alla disciplina comunitaria e statale in materia. 3. Con proprio decreto, il dirigente generale del dipartimento regionale competente approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicita' e disciplina le modalita' di preventiva verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento e provvede alla revoca in caso di perdita dei requisiti per l'accreditamento. Costituiscono motivo di revoca le carenze tecnico-amministrative e le irregolarita' organizzative come individuate dal decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. 4. Con delibera della Giunta regionale, al fine di sostenere le attivita' formative finalizzate a diversificare l'adattabilita' e la capacita' di innovazione dei lavoratori di concerto con gli imprenditori, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, possono essere disciplinate forme e modalita' di collaborazione sinergica con i fondi interprofessionali.