Art. 15 
 
                  Formatori e personale dipendente 
 
  1. I  formatori  ed  il  personale  che  opera  nel  settore  della
formazione professionale sono selezionati e  contrattualizzati  dagli
enti accreditati di cui all'art. 13 sulla base dei  fabbisogni  fermo
restando l'obbligo degli enti di  contrattualizzare  prioritariamente
gli operatori professionali iscritti nell'elenco di  cui  alla  legge
regionale 10 luglio 2018, n. 10, da scegliersi sulla base degli  anni
di servizio e dei titoli acquisiti. 
  2. Tutto il personale preposto  alle  attivita'  formative  di  cui
all'art. 2  deve  essere  in  possesso  di  requisiti  adeguati  alle
finalita'  formative,  organizzative  e  tecniche  dei  percorsi   di
formazione. 
  3. Al personale docente e' richiesto titolo di studio non inferiore
al diploma di laurea,  correlato  all'oggetto  della  docenza,  salvo
deroghe   derivanti   dalla   peculiare    tipologia    professionale
dell'insegnamento  richiesto  ovvero   il   diploma   di   istruzione
secondaria accompagnato da una esperienza  professionale  certificata
di almeno cinque anni nel  settore.  Gli  istruttori  pratici  devono
essere in  possesso  della  qualifica  professionale  attinente  alla
materia  della  docenza  e  di  una  documentata  esperienza,  almeno
quinquennale, nel settore professionale di riferimento. 
  4. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento  dell'accreditamento
di  cui  all'art.  13,  gli  enti  e  gli  organismi  di   formazione
professionale sono tenuti all'applicazione del CCNL della  formazione
professionale ed al rispetto delle vigenti normative  in  materia  di
lavoro. 
  5. Al  fine  di  assicurare  omogeneita'  e  qualita'  dell'offerta
formativa, tenuto conto della rilevanza connessa  alla  qualita'  del
personale operante  nelle  strutture  formative,  e'  istituito,  con
esclusiva finalita' ricognitiva,  presso  il  dipartimento  regionale
competente,  il  registro  dei  formatori  e  del   personale   della
formazione professionale. L'assessore regionale per l'istruzione e la
formazione professionale, previo parere della competente  Commissione
legislativa   permanente    dell'Assemblea    regionale    siciliana,
disciplina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, le modalita' di  iscrizione,  organizzazione  e
tenuta del registro. In sede di prima applicazione, i  soggetti  gia'
inseriti  nell'elenco  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  della  legge
regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto  nel  registro.
E' fatto obbligo  di  iscrizione  al  suddetto  registro  a  tutti  i
soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di
formazione, con eccezione dei soggetti di cui al comma 6. 
  6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'albo di  cui
all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si  applicano,
fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'art. 5 della legge
regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3.
Il  personale  di  cui  al  presente  comma   dovra'   esplicitamente
confermare la propria iscrizione all'albo a seguito di  procedura  di
evidenza pubblica  che  sara'  disposta  dal  dipartimento  regionale
competente entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge.  Il  mancato  riscontro   individuale   sara'
considerato equivalente a  rinuncia  e  il  nominativo  del  soggetto
ritenuto rinunciatario potra' essere trasferito al registro di cui al
comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato. 
  7. Ai fini del successivo mantenimento dell'iscrizione nell'albo ad
esaurimento, al personale confermato e'  fatto  obbligo,  a  pena  di
decadenza, di partecipare, nell'arco  di  un  triennio,  a  specifica
attivita'  di  aggiornamento  professionale,  le  cui  modalita'   di
svolgimento sono definite, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, dall'assessore regionale  per
l'istruzione e  la  formazione  professionale,  previo  parere  della
competente   Commissione   legislativa    dell'Assemblea    regionale
siciliana. 
  8. I predetti percorsi di aggiornamento  sono  realizzati  anche  a
favore del personale di ruolo amministrativo e dei  lavoratori  degli
ex sportelli multifunzionali se in possesso  dei  requisiti  previsti
dalla legge per il passaggio alle funzioni di docenza e tutoraggio. 
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli iscritti all'albo transitano
nel registro di cui al comma 5. 
  10. Gli  iscritti  all'albo  che  in  sede  di  verifica  risultino
destinatari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in settori
diversi da quello  della  formazione  professionale  sono  dichiarati
decaduti dallo stesso.