Art. 15 Formatori e personale dipendente 1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati dagli enti accreditati di cui all'art. 13 sulla base dei fabbisogni fermo restando l'obbligo degli enti di contrattualizzare prioritariamente gli operatori professionali iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, da scegliersi sulla base degli anni di servizio e dei titoli acquisiti. 2. Tutto il personale preposto alle attivita' formative di cui all'art. 2 deve essere in possesso di requisiti adeguati alle finalita' formative, organizzative e tecniche dei percorsi di formazione. 3. Al personale docente e' richiesto titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, correlato all'oggetto della docenza, salvo deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale dell'insegnamento richiesto ovvero il diploma di istruzione secondaria accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno cinque anni nel settore. Gli istruttori pratici devono essere in possesso della qualifica professionale attinente alla materia della docenza e di una documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento. 4. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento di cui all'art. 13, gli enti e gli organismi di formazione professionale sono tenuti all'applicazione del CCNL della formazione professionale ed al rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro. 5. Al fine di assicurare omogeneita' e qualita' dell'offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualita' del personale operante nelle strutture formative, e' istituito, con esclusiva finalita' ricognitiva, presso il dipartimento regionale competente, il registro dei formatori e del personale della formazione professionale. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, disciplina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro. In sede di prima applicazione, i soggetti gia' inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro. E' fatto obbligo di iscrizione al suddetto registro a tutti i soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione, con eccezione dei soggetti di cui al comma 6. 6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'albo di cui all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovra' esplicitamente confermare la propria iscrizione all'albo a seguito di procedura di evidenza pubblica che sara' disposta dal dipartimento regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato riscontro individuale sara' considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto rinunciatario potra' essere trasferito al registro di cui al comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato. 7. Ai fini del successivo mantenimento dell'iscrizione nell'albo ad esaurimento, al personale confermato e' fatto obbligo, a pena di decadenza, di partecipare, nell'arco di un triennio, a specifica attivita' di aggiornamento professionale, le cui modalita' di svolgimento sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 8. I predetti percorsi di aggiornamento sono realizzati anche a favore del personale di ruolo amministrativo e dei lavoratori degli ex sportelli multifunzionali se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il passaggio alle funzioni di docenza e tutoraggio. 9. A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli iscritti all'albo transitano nel registro di cui al comma 5. 10. Gli iscritti all'albo che in sede di verifica risultino destinatari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in settori diversi da quello della formazione professionale sono dichiarati decaduti dallo stesso.