Art. 16 Sistema di certificazione 1. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, regolamenta i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilita' sul mercato del lavoro. 2. Il sistema di certificazione e' finalizzato a: a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi; b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonche' lo sviluppo professionale; c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali. 3. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilita' tra i paesi della Comunita' europea. 4. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonche' nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato. 5. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali puo' essere richiesta dagli aventi diritto agli operatori accreditati per i servizi al lavoro. 6. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonche' di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e' rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge. 7. In esito ai percorsi formativi di cui alla presente legge gli enti ed organismi accreditati rilasciano su richiesta degli interessati, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee guida, apposito «Supplemento al Certificato Europass» di cui alla decisione 2018/646/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018. 8. Le competenze acquisite anche mediante attivita' formative innovative a distanza, inclusi i MOOC, sono oggetto di valutazione e riconoscimento nell'ambito del sistema di certificazione nell'ambito delle previsioni della disciplina comunitaria e statale.