Art. 16 
 
                      Sistema di certificazione 
 
  1. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13,  regolamenta  i  servizi   di   individuazione,   validazione   e
certificazione  delle  competenze.  Tali   servizi,   nella   cornice
dell'apprendimento permanente,  sono  finalizzati  a  valorizzare  il
patrimonio  degli  apprendimenti  comunque  acquisiti  dai  cittadini
favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilita'  sul
mercato del lavoro. 
  2. Il sistema di certificazione e' finalizzato a: 
    a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite  anche  al
fine della prosecuzione degli studi; 
    b) favorire l'inserimento, la  permanenza  e  il  reingresso  nel
mondo del lavoro, nonche' lo sviluppo professionale; 
    c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed
europeo delle competenze  acquisite  nei  diversi  contesti  formali,
informali o non formali. 
  3. La Regione assicura la  coerenza  delle  certificazioni  con  le
direttive e i  regolamenti  comunitari,  al  fine  di  garantirne  il
riconoscimento e la  trasferibilita'  tra  i  paesi  della  Comunita'
europea. 
  4. Le certificazioni, rilasciate  a  seguito  di  frequenza,  anche
parziale,  di  percorsi  del  sistema  di  istruzione  e   formazione
professionale,  costituiscono  credito  formativo.  Hanno  valore  di
credito formativo anche le certificazioni delle competenze  acquisite
in contesti non formali ed informali, nonche' nell'ambito di percorsi
in alternanza e in apprendistato. 
  5. La certificazione delle competenze acquisite  negli  ambiti  non
formali e informali puo' essere richiesta dagli aventi  diritto  agli
operatori accreditati per i servizi al lavoro. 
  6.  La  certificazione  delle  competenze  acquisite  negli  ambiti
formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e
permanente, nonche' di specifici segmenti dei percorsi di  istruzione
e formazione professionale, e' rilasciata dalle istituzioni formative
e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge. 
  7. In esito ai percorsi formativi di cui alla  presente  legge  gli
enti  ed  organismi  accreditati  rilasciano   su   richiesta   degli
interessati, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e
delle relative linee  guida,  apposito  «Supplemento  al  Certificato
Europass» di cui alla decisione 2018/646/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 18 aprile 2018. 
  8. Le  competenze  acquisite  anche  mediante  attivita'  formative
innovative a distanza, inclusi i MOOC, sono oggetto di valutazione  e
riconoscimento nell'ambito del sistema di certificazione  nell'ambito
delle previsioni della disciplina comunitaria e statale.