Art. 17 Comitato per le politiche regionali della formazione professionale 1. Al fine di garantire la massima condivisione in materia di formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo e la coesione sociale, e' istituito il Comitato regionale per le politiche della formazione professionale. Esso e' presieduto dall'assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, o suo delegato, ed e' composto, oltre che dai competenti dirigenti generali dell'Amministrazione regionale o loro delegati, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello regionale, integrato da non piu' di tre esperti di settore. 2. Sono, inoltre, ammessi di diritto la Consigliera di parita' regionale e il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale. 3. Il Comitato e' nominato dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale che, con proprio decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento. 4. Il Comitato, avuto riguardo delle esigenze del mercato del lavoro regionale, fornisce proposte in merito alla programmazione del sistema della formazione e sugli obiettivi delle politiche formative regionali, nonche' interviene con funzioni di osservatorio. 5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito.