Art. 17 
 
                 Comitato per le politiche regionali 
                   della formazione professionale 
 
  1. Al fine di garantire  la  massima  condivisione  in  materia  di
formazione professionale,  quale  strumento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione sociale, e' istituito il Comitato regionale per le politiche
della formazione professionale.  Esso  e'  presieduto  dall'assessore
regionale per l'istruzione e per la formazione professionale,  o  suo
delegato, ed e' composto, oltre che dai competenti dirigenti generali
dell'Amministrazione regionale o loro  delegati,  dai  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali e delle  associazioni  dei  datori  di
lavoro, maggiormente rappresentative a livello  regionale,  integrato
da non piu' di tre esperti di settore. 
  2. Sono, inoltre, ammessi di  diritto  la  Consigliera  di  parita'
regionale e il Garante per la tutela  dei  diritti  fondamentali  dei
detenuti e per il loro reinserimento sociale. 
  3.  Il  Comitato   e'   nominato   dall'assessore   regionale   per
l'istruzione e la formazione professionale che, con proprio  decreto,
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, ne disciplina la composizione, i compiti  e  le
modalita' di funzionamento. 
  4. Il Comitato, avuto  riguardo  delle  esigenze  del  mercato  del
lavoro regionale, fornisce proposte in merito alla programmazione del
sistema della formazione e sugli obiettivi delle politiche  formative
regionali, nonche' interviene con funzioni di osservatorio. 
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica.   La
partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito.