Art. 18 
 
                Programmazione del sistema regionale 
                   della formazione professionale 
 
  1. La Regione programma ed organizza  il  sistema  regionale  della
formazione professionale, in ragione delle esigenze e  dell'andamento
del mercato del lavoro regionale ed in rapporto al  quadro  normativo
comunitario e statale. 
  2.  L'assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 17, cura
l'aggiornamento  annuale  della  programmazione  ed  il  monitoraggio
sull'attuazione della stessa, riferendo nel  merito  alla  competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.