Art. 18 Programmazione del sistema regionale della formazione professionale 1. La Regione programma ed organizza il sistema regionale della formazione professionale, in ragione delle esigenze e dell'andamento del mercato del lavoro regionale ed in rapporto al quadro normativo comunitario e statale. 2. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 17, cura l'aggiornamento annuale della programmazione ed il monitoraggio sull'attuazione della stessa, riferendo nel merito alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.