Art. 19 
 
       Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale 
                   della formazione professionale 
 
  1.  Il  sistema  regionale  della   formazione   professionale   e'
sottoposto dalla Regione  a  specifica  valutazione  di  qualita'  ed
efficacia,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalle  linee   guida
nazionali. 
  2. Al  fine  di  monitorare  il  sistema,  con  cadenza  triennale,
l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione  professionale
presenta   alla   competente   Commissione   legislativa   permanente
dell'Assemblea  regionale  siciliana  una  relazione   che   fornisca
informazioni sulle attivita' svolte, i soggetti formativi  coinvolti,
gli studenti interessati e gli effetti rispetto: 
    a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite; 
    b) al proseguimento in percorsi formativi; 
    c) all'inserimento nel mondo del lavoro; 
    d) alla creazione delle condizioni per agevolare i  passaggi  fra
sistema d'istruzione e formazione professionale. 
  3.  L'assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  al  fine  di   migliorare   l'efficienza   e
l'efficacia del sistema formativo, con proprio decreto, individua  ed
adotta  strumenti  oggettivi  per  la  valutazione   della   qualita'
dell'offerta formativa, con particolare riferimento alla  misurazione
della performance degli operatori, del livello di soddisfazione e  di
successo formativo degli allievi, nonche' alla idoneita'  delle  sedi
di erogazione didattica e ai risultati raggiunti. 
  4. Gli enti di formazione  professionale  assicurano,  con  cadenza
almeno triennale, l'aggiornamento professionale del proprio personale
sulla  base  di  programmi  concordati  con  l'Assessorato  regionale
dell'istruzione e della formazione  professionale,  d'intesa  con  le
parti  sociali.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri  si   provvede
ricorrendo  ai  fondi  interprofessionali  e  al   contributo   delle
politiche nazionali in materia. 
  5. Per le finalita'  di  cui  all'art.  12,  comma  3,  l'assessore
regionale per l'istruzione e la formazione  professionale  disciplina
con proprio decreto le procedure ed i requisiti per la individuazione
dei percorsi di eccellenza formativa, anche avvalendosi del  supporto
e dell'auditing esterno reso  da  soggetti  specializzati  nel  campo
della segnalazione dei percorsi formativi di qualita'.