Art. 2 
 
          Sistema regionale della formazione professionale 
 
  1.   Al   sistema   regionale   della   formazione    professionale
afferiscono i seguenti percorsi: 
    a) percorsi di istruzione e formazione professionale,  di  durata
non inferiore a tre  anni,  in  adempimento  al  diritto-dovere  alla
formazione  per  il  conseguimento  di  una  qualifica  professionale
riconosciuta a livello nazionale ed europeo; 
    b) percorsi post qualifica che consentono  l'acquisizione  ed  il
conseguimento del diploma professionale; 
    c) percorsi post  diploma  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore (IFTS); 
    d)  percorsi  post  diploma  realizzati  dagli  istituti  tecnici
superiori (ITS); 
    e) integrazione di percorsi formativi per  il  conseguimento  del
diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso  a  corsi
ITS o universitari; 
    f) azioni di orientamento formativo e  al  lavoro  che  prevedono
misure di accompagnamento, con  particolare  riferimento  alla  prima
accoglienza, all'acquisizione da  parte  degli  allievi  della  piena
consapevolezza del percorso da intraprendere, alla  personalizzazione
dei percorsi, al tutoraggio, all'orientamento, al monitoraggio  degli
interventi.  Tali  azioni  sono  svolte  dalla   rete   dei   servizi
territoriali di informazione, accoglienza ed orientamento all'interno
degli istituti scolastici siciliani, nei centri per l'impiego e negli
organismi abilitati. Il numero e la collocazione dei predetti servizi
denominati «servizi scuola» e «servizi per il lavoro» sono  stabiliti
dall'assessore   regionale   per   l'istruzione   e   la   formazione
professionale  e  di  concerto  con  l'assessore  regionale  per   la
famiglia,  le  politiche  sociali  e  il  lavoro  e   la   competente
Commissione  legislativa  dell'Assemblea   regionale   siciliana,   e
garantiscono,  per  quanto  possibile,  la  massima  diffusione   del
servizio di orientamento e tutoring nella Regione siciliana; 
    g) percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo; 
    h) percorsi di formazione in apprendistato; 
    i) percorsi di formazione continua e permanente dei lavoratori; 
    j) percorsi di formazione per categorie svantaggiate  e  soggetti
in condizioni di vulnerabilita' sociale e socio-economica.