Art. 20 
 
                         Sistema informativo 
 
  1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti  della  pubblica
amministrazione  ed  i  soggetti  privati   coinvolti   nel   sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, attua idonee misure
di  semplificazione  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   telematici
(information   &   communication   technologies)    a    disposizione
dell'amministrazione, al fine di garantire  una  efficiente  gestione
delle  prassi  procedurali,  secondo  modalita'  da   definirsi   con
provvedimento successivo dell'assessore regionale per l'istruzione  e
per la formazione professionale, in  coerenza  con  le  politiche  di
digitalizzazione della pubblica amministrazione adottate dal  Governo
regionale. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.