Art. 20 Sistema informativo 1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, attua idonee misure di semplificazione mediante l'utilizzo di strumenti telematici (information & communication technologies) a disposizione dell'amministrazione, al fine di garantire una efficiente gestione delle prassi procedurali, secondo modalita' da definirsi con provvedimento successivo dell'assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, in coerenza con le politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione adottate dal Governo regionale. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.