Art. 22 Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale 1. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole «Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale» sono sostituite dalle parole «Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'universita' e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale.». 2. Nel quadro delle attribuzioni previste dall'art. 8, lettera h) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni i dipartimenti regionali di cui al comma 1 operano nelle materie di relativa competenza in base alle vigenti disposizioni di riferimento, secondo l'articolazione organizzativa delle rispettive strutture e la specificazione delle funzioni attribuite a ciascuna di esse da determinarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con le procedure di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto del limite ivi previsto. 3. Per l'immediata attuazione del presente articolo, senza pregiudizio per la continuita' e l'efficienza delle funzioni dell'Autorita' di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020, da mantenere a tal fine in capo al dipartimento regionale della formazione professionale, nelle more della definizione delle procedure previste dal comma 2, in conformita' all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto dell'assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale sono adottate, sentiti i dirigenti generali interessati, le determinazioni organizzative riguardanti la transitoria ripartizione del personale e delle risorse logistiche e strumentali dell'Assessorato tra i dipartimenti regionali di cui al comma 1 nonche' l'interinale attribuzione a ciascuno di essi delle pertinenti gestioni e delle correlative strutture previste dal decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 garantendone, ove occorrente, la dipendenza funzionale a carattere interdipartimentale ed impartendo gli ulteriori indirizzi applicativi per l'aggiornamento degli atti relativi al medesimo PO F.S.E. 2014/2020 eventualmente necessario in base al presente articolo. 4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti regionali di cui al comma 1 sono attribuiti con la procedura di cui all'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20/2003, fermo restando, sino ai suddetti conferimenti, l'incarico di direzione e l'assetto organizzativo della struttura di massima dimensione dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale anteriormente determinati. 5. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'assegnazione del nuovo incarico di dirigente generale quantificati in 200 mila euro con decorrenza dell'esercizio finanziario 2020 trovano copertura nell'ambito della missione 1, programma 10, capitolo 212019.