Art. 22 
 
Modifiche  dell'assetto  dipartimentale  dell'Assessorato   regionale
  dell'istruzione e della formazione professionale 
 
  1. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio  2000,  n.  10  e
successive  modifiche  ed  integrazioni   le   parole   «Dipartimento
regionale dell'istruzione  e  della  formazione  professionale»  sono
sostituite  dalle  parole  «Dipartimento  regionale  dell'istruzione,
dell'universita' e del diritto allo studio -  Dipartimento  regionale
della formazione professionale.». 
  2. Nel quadro delle attribuzioni previste dall'art. 8,  lettera  h)
della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive  modifiche
ed integrazioni i dipartimenti regionali di cui al  comma  1  operano
nelle  materie  di  relativa  competenza   in   base   alle   vigenti
disposizioni di riferimento,  secondo  l'articolazione  organizzativa
delle  rispettive  strutture  e  la  specificazione  delle   funzioni
attribuite a ciascuna  di  esse  da  determinarsi,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge,  con  le
procedure di cui all'art.  11,  comma  2,  della  legge  regionale  3
dicembre 2003, n. 20, nel rispetto del limite ivi previsto. 
  3.  Per  l'immediata  attuazione  del  presente   articolo,   senza
pregiudizio  per  la  continuita'  e  l'efficienza   delle   funzioni
dell'Autorita' di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020,  da  mantenere  a
tal  fine  in  capo  al  dipartimento  regionale   della   formazione
professionale, nelle more della definizione delle procedure  previste
dal comma 2, in conformita' all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della
legge regionale n. 10/2000 e successive  modifiche  ed  integrazioni,
con decreto  dell'assessore  regionale  per  l'istruzione  e  per  la
formazione professionale sono adottate, sentiti i dirigenti  generali
interessati,   le   determinazioni   organizzative   riguardanti   la
transitoria ripartizione del personale e delle risorse  logistiche  e
strumentali dell'Assessorato tra i dipartimenti regionali di  cui  al
comma 1 nonche' l'interinale attribuzione a ciascuno  di  essi  delle
pertinenti  gestioni  e  delle  correlative  strutture  previste  dal
decreto  del  Presidente  della  Regione  27  giugno  2019,   n.   12
garantendone, ove occorrente, la dipendenza  funzionale  a  carattere
interdipartimentale ed impartendo gli ulteriori indirizzi applicativi
per  l'aggiornamento  degli  atti  relativi  al  medesimo  PO  F.S.E.
2014/2020 eventualmente necessario in base al presente articolo. 
  4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti regionali di cui  al
comma 1 sono attribuiti con la procedura di cui all'art. 11, commi  4
e 5, della legge  regionale  n.  20/2003,  fermo  restando,  sino  ai
suddetti  conferimenti,   l'incarico   di   direzione   e   l'assetto
organizzativo della struttura di massima dimensione  dell'Assessorato
regionale   dell'istruzione   e   della   formazione    professionale
anteriormente determinati. 
  5. Gli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dall'assegnazione  del  nuovo
incarico di dirigente generale quantificati  in  200  mila  euro  con
decorrenza  dell'esercizio   finanziario   2020   trovano   copertura
nell'ambito della missione 1, programma 10, capitolo 212019.