Art. 23 Finanziamento del sistema di formazione 1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano riscontro nell'ambito delle risorse disponibili del PO F.S.E. 2014-2020 per i corrispondenti obiettivi specifici ovvero in specifici fondi comunitari e statali finalizzati. Gli interventi di cui all'art. 6 trovano riscontro altresi' nella missione 4, programma 6, capitoli 373554 e 373555 del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 e nell'ambito delle risorse disponibili. 2. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 22, comma 5. 3. Per le finalita' della presente legge possono essere, altresi', destinati i fondi SIE.