Art. 23 
 
               Finanziamento del sistema di formazione 
 
  1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano  riscontro
nell'ambito delle risorse disponibili del PO F.S.E. 2014-2020  per  i
corrispondenti  obiettivi  specifici  ovvero   in   specifici   fondi
comunitari e statali finalizzati. Gli interventi di  cui  all'art.  6
trovano riscontro altresi' nella missione 4,  programma  6,  capitoli
373554 e 373555 del bilancio della Regione per il triennio  2019-2021
e nell'ambito delle risorse disponibili. 
  2. Le disposizioni della presente  legge  non  comportano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione  ad  eccezione  di
quanto previsto dall'art. 22, comma 5. 
  3. Per le finalita' della presente legge possono essere,  altresi',
destinati i fondi SIE.