Art. 24 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e' abrogata dalla data di
entrata in vigore della presente  legge  fermo  restando  l'efficacia
degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della stessa. 
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento  di  cui  all'art.  14,
comma 1, rimane vigente il decreto del Presidente  della  Regione  1°
ottobre 2015, n. 25. 
  3 Rimane ferma l'applicazione delle leggi regionali e  statali  che
disciplinano specifici settori e tipologie di interventi formativi.