Art. 24 Disposizioni transitorie e finali 1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e' abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge fermo restando l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della stessa. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, rimane vigente il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25. 3 Rimane ferma l'applicazione delle leggi regionali e statali che disciplinano specifici settori e tipologie di interventi formativi.