Art. 4 
 
                   Percorsi, qualifiche e diplomi 
 
  1. I percorsi di formazione professionale di durata  triennale  nei
quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui  all'art.
2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la
crescita  educativa,   culturale   e   professionale   dei   giovani,
incrementandone  la  capacita'  di  giudizio  e   l'esercizio   della
responsabilita' personale e sociale e potenziandone le  competenze  e
le abilita', nonche' l'attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la
conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano, in  coerenza  con
il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione di una  qualifica
di III livello EQF e contribuiscono attivamente al  contenimento  del
fenomeno della dispersione scolastica.  Tali  percorsi,  cui  possono
accedere gli studenti diplomati  della  scuola  secondaria  di  primo
grado, sono preferibilmente  realizzati  nell'ambito  di  sistemi  di
apprendimento duali  di  alternanza  scuola/lavoro,  con  particolare
riferimento alle esperienze in azienda, o  in  apprendistato  per  la
qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 43  del  decreto
legislativo del 15 giugno 2015, n. 81. 
  2. I percorsi post qualifica che consentono  l'acquisizione  ed  il
conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b) comma
1 dell'art. 2, sono  interventi  formativi  rivolti  agli  utenti  in
possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento  di
un diploma professionale  di  IV  livello  EQF.  Tali  percorsi  sono
rivolti a ragazzi e/o adulti che, avendo gia' ottenuto una  qualifica
professionale,  intendono  approfondire  le  proprie   conoscenze   e
capacita'  nel  settore  professionale  di  loro  interesse  e  hanno
generalmente la durata di un anno. 
  3. I percorsi post  diploma  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore (IFTS), di cui alla  lettera  c),  comma  1,  dell'art.  2,
consentono il conseguimento di  un  certificato  di  specializzazione
tecnica  superiore  di  IV  livello  EQF;  i  percorsi  post  diploma
realizzati dagli  istituti  tecnici  superiori  (ITS),  di  cui  alla
lettera c), comma 1, dell'art. 2,  consentono  il  conseguimento  del
diploma di tecnico superiore di V livello EQF. L'obiettivo e' formare
figure altamente specializzate in aree strategiche  per  lo  sviluppo
economico. I percorsi post diploma sono frutto  della  collaborazione
tra scuole, enti di formazione professionale, universita' e imprese. 
  4. Con riferimento all'art. 2, comma  1,  lettera  e),  l'assessore
regionale per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale  regolamenta,  con
proprio  decreto,  le  modalita'   per   lo   svolgimento   dell'anno
integrativo di quanti, in possesso del IV livello  di  certificazione
EQF, intendano conseguire il diploma di scuola secondaria di  secondo
grado o accedere ai corsi ITS. Parimenti ed entro lo stesso  termine,
l'assessore, d'intesa con la Conferenza regionale dei rettori  (CRUS)
e sentito l'Ufficio  scolastico  regionale  (USR),  regolamenta,  con
proprio decreto, le modalita' di accesso dei diplomati ITS (V livello
EQF) o con qualifica equivalente ai  corsi  universitari.  I  decreti
assessoriali di cui al  presente  comma  sono  sottoposti  al  parere
preventivo della competente  Commissione  legislativa  dell'Assemblea
regionale siciliana. 
  5. Le azioni di orientamento formativo e al  lavoro,  di  cui  alla
lettera f), del comma 1, dell'art. 2, sono  finalizzate  a  sostenere
sin dalla scuola secondaria di primo grado,  i  processi  decisionali
orientati alla scelta  dei  percorsi  formativi,  onde  prevenire  il
fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari,  rinforzandone
la motivazione e qualificandone le competenze professionali. 
  6. Fanno parte di questi interventi: 
    a) le azioni di accoglienza che hanno lo  scopo  di  favorire  la
socializzazione iniziale dei ragazzi nel gruppo-classe attraverso  le
attivita' di presentazione e  conoscenza  reciproca;  l'illustrazione
del percorso orientativo, del progetto formativo, delle  finalita'  e
dei percorsi dell'obbligo formativo/diritto-dovere  all'istruzione  e
formazione; 
    b) i percorsi di formazione orientativa, intesi  come  azioni  di
orientamento iniziale ed  in  itinere,  messi  in  atto  al  fine  di
consolidare la scelta del percorso  formativo  attraverso  interventi
che tendono essenzialmente ad individuare  le  caratteristiche  e  le
dimensioni soggettive dell'utente, favorire la consapevolezza di  se'
relativamente   a   interessi   professionali,   attitudini,   valori
professionali, nonche' per un'analisi della  struttura  professionale
della figura/qualifica di riferimento; 
    c) le misure di  accompagnamento/inserimento  professionale,  che
costituiscono la fase  conclusiva  dell'intervento  di  orientamento.
Obiettivo  di  tali  misure  e'  quello  di   permettere   all'utente
l'acquisizione, a  livello  cognitivo,  di  elementi  concernenti  lo
sviluppo e gli obiettivi professionali. 
  7. I percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo,
di cui alla lettera g), del comma 1, dell'art. 2,  hanno  l'obiettivo
di migliorare l'occupabilita' dei  giovani  e  degli  adulti  facendo
acquisire loro, attraverso la partecipazione ad interventi  formativi
mirati,  le  competenze  necessarie  per  un  inserimento  stabile  e
qualificato  nel  mercato  del  lavoro.  La  partecipazione  a   tali
attivita' formative consente  di  facilitare  il  percorso  orientato
all'occupazione sulla base dell'analisi generale dei  fabbisogni  del
mondo del lavoro e sul rilevamento delle  potenzialita'  individuali,
accertate nell'ambito delle azioni di orientamento. 
  8. I percorsi formativi in apprendistato, di cui alla  lettera  h),
del comma 1, dell'art. 2, sono rivolti ai giovani  di  eta'  compresa
tra i quindici e i ventiquattro anni e consentono  di  acquisire,  ai
sensi del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81  e  successive
modifiche ed integrazioni, la qualifica o il  diploma  professionale,
nonche' il diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o  il
certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore   (ITS).   Tali
percorsi sono strutturati in modo da coniugare l'esperienza  maturata
in azienda con l'istruzione  e  la  formazione  professionale  svolta
dalle istituzioni scolastiche e formative.  La  regolamentazione  dei
suddetti  percorsi  compete  alla  Regione  che,  nel  merito,   puo'
promuovere percorsi sperimentali ed  adottare  un  apposito  catalogo
regionale. La Regione promuove, altresi', ai sensi e con le modalita'
di cui all'art. 45 del decreto legislativo n.  81/2015  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  i  percorsi  in  apprendistato  di  alta
formazione e ricerca, nonche' quelli per il praticantato previsto per
l'accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi in  apprendistato
di alta formazione e di ricerca sono riservati ai  soggetti  di  eta'
compresa tra i diciotto e i ventinove anni, in possesso dei requisiti
previsti dal citato art. 45 del decreto legislativo  n.  81/2015.  Le
modalita' di accesso ai  predetti  percorsi  in  apprendistato  e  le
modalita' attuative sono stabilite  con  apposito  provvedimento  del
dipartimento regionale competente e,  limitatamente  al  praticantato
ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro. 
  9. I percorsi di formazione continua e permanente  per  adulti,  di
cui alla lettera i),  del  comma  1,  dell'art.  2,  sono  rivolti  a
soggetti occupati e inoccupati che  vogliano  migliorare  le  proprie
conoscenze e capacita' per adeguarsi ai continui cambiamenti sociali,
tecnologici e culturali e  per  meglio  collocarsi  nel  mercato  del
lavoro nel rispetto del principio del lifelong learning,  cosi'  come
disciplinati dall'art. 10. 
  10. I percorsi mirati alle  categorie  svantaggiate,  di  cui  alla
lettera j), del comma 1, dell'art. 2, puntano a favorire l'accesso al
mondo  del  lavoro  e  l'inclusione  sociale  dei   destinatari.   Si
articolano in percorsi di  formazione  e  in  azioni  finalizzate  ad
agevolare l'adattamento di imprese e  lavoratori  ai  cambiamenti  in
atto e a creare nuove opportunita' di lavoro. 
  11.  La  Regione  incentiva  e  disciplina  i  tirocini  estivi  di
orientamento  professionale,  per  studenti  di  scuole,  centri   di
formazione professionale e universita', da  svolgere  in  aziende  ed
enti regionali e  ne  promuove  la  realizzazione,  anche  attraverso
l'erogazione di borse di studio.