Art. 4 Percorsi, qualifiche e diplomi 1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, incrementandone la capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale e potenziandone le competenze e le abilita', nonche' l'attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano, in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica. Tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell'ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81. 2. I percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono rivolti a ragazzi e/o adulti che, avendo gia' ottenuto una qualifica professionale, intendono approfondire le proprie conoscenze e capacita' nel settore professionale di loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno. 3. I percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 2, consentono il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; i percorsi post diploma realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS), di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 2, consentono il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V livello EQF. L'obiettivo e' formare figure altamente specializzate in aree strategiche per lo sviluppo economico. I percorsi post diploma sono frutto della collaborazione tra scuole, enti di formazione professionale, universita' e imprese. 4. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera e), l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale regolamenta, con proprio decreto, le modalita' per lo svolgimento dell'anno integrativo di quanti, in possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS. Parimenti ed entro lo stesso termine, l'assessore, d'intesa con la Conferenza regionale dei rettori (CRUS) e sentito l'Ufficio scolastico regionale (USR), regolamenta, con proprio decreto, le modalita' di accesso dei diplomati ITS (V livello EQF) o con qualifica equivalente ai corsi universitari. I decreti assessoriali di cui al presente comma sono sottoposti al parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 5. Le azioni di orientamento formativo e al lavoro, di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 2, sono finalizzate a sostenere sin dalla scuola secondaria di primo grado, i processi decisionali orientati alla scelta dei percorsi formativi, onde prevenire il fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari, rinforzandone la motivazione e qualificandone le competenze professionali. 6. Fanno parte di questi interventi: a) le azioni di accoglienza che hanno lo scopo di favorire la socializzazione iniziale dei ragazzi nel gruppo-classe attraverso le attivita' di presentazione e conoscenza reciproca; l'illustrazione del percorso orientativo, del progetto formativo, delle finalita' e dei percorsi dell'obbligo formativo/diritto-dovere all'istruzione e formazione; b) i percorsi di formazione orientativa, intesi come azioni di orientamento iniziale ed in itinere, messi in atto al fine di consolidare la scelta del percorso formativo attraverso interventi che tendono essenzialmente ad individuare le caratteristiche e le dimensioni soggettive dell'utente, favorire la consapevolezza di se' relativamente a interessi professionali, attitudini, valori professionali, nonche' per un'analisi della struttura professionale della figura/qualifica di riferimento; c) le misure di accompagnamento/inserimento professionale, che costituiscono la fase conclusiva dell'intervento di orientamento. Obiettivo di tali misure e' quello di permettere all'utente l'acquisizione, a livello cognitivo, di elementi concernenti lo sviluppo e gli obiettivi professionali. 7. I percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo, di cui alla lettera g), del comma 1, dell'art. 2, hanno l'obiettivo di migliorare l'occupabilita' dei giovani e degli adulti facendo acquisire loro, attraverso la partecipazione ad interventi formativi mirati, le competenze necessarie per un inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro. La partecipazione a tali attivita' formative consente di facilitare il percorso orientato all'occupazione sulla base dell'analisi generale dei fabbisogni del mondo del lavoro e sul rilevamento delle potenzialita' individuali, accertate nell'ambito delle azioni di orientamento. 8. I percorsi formativi in apprendistato, di cui alla lettera h), del comma 1, dell'art. 2, sono rivolti ai giovani di eta' compresa tra i quindici e i ventiquattro anni e consentono di acquisire, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, la qualifica o il diploma professionale, nonche' il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore (ITS). Tali percorsi sono strutturati in modo da coniugare l'esperienza maturata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni scolastiche e formative. La regolamentazione dei suddetti percorsi compete alla Regione che, nel merito, puo' promuovere percorsi sperimentali ed adottare un apposito catalogo regionale. La Regione promuove, altresi', ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, i percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca, nonche' quelli per il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca sono riservati ai soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015. Le modalita' di accesso ai predetti percorsi in apprendistato e le modalita' attuative sono stabilite con apposito provvedimento del dipartimento regionale competente e, limitatamente al praticantato ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro. 9. I percorsi di formazione continua e permanente per adulti, di cui alla lettera i), del comma 1, dell'art. 2, sono rivolti a soggetti occupati e inoccupati che vogliano migliorare le proprie conoscenze e capacita' per adeguarsi ai continui cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del lavoro nel rispetto del principio del lifelong learning, cosi' come disciplinati dall'art. 10. 10. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate, di cui alla lettera j), del comma 1, dell'art. 2, puntano a favorire l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale dei destinatari. Si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare nuove opportunita' di lavoro. 11. La Regione incentiva e disciplina i tirocini estivi di orientamento professionale, per studenti di scuole, centri di formazione professionale e universita', da svolgere in aziende ed enti regionali e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.