Art. 5 
 
                     Competenze e certificazioni 
 
  1. Le competenze da acquisire da parte  degli  allievi  nell'ambito
dei percorsi di cui all'art. 4  si  riferiscono,  di  norma  e  salvo
diverse  disposizioni  di  legge,  alle  qualifiche   contenute   nel
repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella  definizione  di
tali competenze la Regione tiene  conto  di  quanto  stabilito  dalle
linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra  i
percorsi degli istituti professionali  e  i  percorsi  di  formazione
professionale, adottate in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  nonche'
della certificazione delle stesse di  cui  alla  legge  regionale  29
dicembre  2016,  n.  29.  La  Regione  adotta,   altresi',   appositi
provvedimenti  per  il  riconoscimento  e  la  certificazione   delle
competenze formali, informali e non formali. 
  2. La certificazione delle qualifiche e  dei  diplomi  del  sistema
regionale della formazione professionale avviene in coerenza con  gli
strumenti  di  certificazione  e  formalizzazione  delle   competenze
adottati dalla Regione e prevede le seguenti attestazioni: 
    a)  qualifica  professionale:  certifica   l'acquisizione   delle
competenze previo  accertamento  delle  stesse  attraverso  un  esame
finale. Fa riferimento al repertorio delle  qualifiche  professionali
IeFP  e  al  repertorio  dei  profili  professionali  regionali.   E'
referenziata al II o III livello EQF; 
    b) specializzazione: certifica  l'acquisizione  delle  competenze
previo accertamento delle  stesse  attraverso  un  esame  finale.  Fa
riferimento al repertorio dei  profili  professionali  regionali.  Le
competenze raggiunte permettono  di  approfondire  e  ottimizzare  le
conoscenze rispetto ad una particolare area  professionale  collegata
al profilo professionale di riferimento. E' referenziata al III,  IV,
V, VI o VII livello EQF; 
    c)  diploma   professionale:   certifica   l'acquisizione   delle
competenze previo  accertamento  delle  stesse  attraverso  un  esame
finale, in riferimento al repertorio dei diplomi professionali  della
IeFP. E' referenziato al IV livello EQF; 
    d) abilitazione e  idoneita':  certificano  l'acquisizione  delle
competenze previo  accertamento  delle  stesse  attraverso  un  esame
finale, in relazione a profili professionalizzanti  o  obiettivi  che
sono regolamentati da specifiche normative nazionali  e/o  regionali.
Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF; 
    e) attestazione di frequenza e profitto:  attesta  l'acquisizione
di specifiche competenze che non  prevedono  come  esito  il  formale
conseguimento  di  una  qualifica  professionale,   specializzazione,
idoneita', abilitazione, diploma professionale. Non sono referenziate
al livello EQF. 
  3. I percorsi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e  3,  garantiscono  il
rispetto delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali
e  regionali  necessari  ai   fini   del   riconoscimento   e   della
spendibilita' delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario. 
  4. Al fine di assicurare  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  da
parte dei destinatari e la connessione fra il sistema dell'istruzione
scolastica e quello dell'istruzione  e  formazione  professionale  le
azioni di cui al  sistema  regionale  sono  avviate  in  concomitanza
temporale con le attivita'  didattiche  delle  scuole  secondarie  di
secondo grado.