Art. 5 Competenze e certificazioni 1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito dei percorsi di cui all'art. 4 si riferiscono, di norma e salvo diverse disposizioni di legge, alle qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' della certificazione delle stesse di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29. La Regione adotta, altresi', appositi provvedimenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze formali, informali e non formali. 2. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale della formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione e prevede le seguenti attestazioni: a) qualifica professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali. E' referenziata al II o III livello EQF; b) specializzazione: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al profilo professionale di riferimento. E' referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF; c) diploma professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in riferimento al repertorio dei diplomi professionali della IeFP. E' referenziato al IV livello EQF; d) abilitazione e idoneita': certificano l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF; e) attestazione di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di specifiche competenze che non prevedono come esito il formale conseguimento di una qualifica professionale, specializzazione, idoneita', abilitazione, diploma professionale. Non sono referenziate al livello EQF. 3. I percorsi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, garantiscono il rispetto delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilita' delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario. 4. Al fine di assicurare l'effettiva possibilita' di scelta da parte dei destinatari e la connessione fra il sistema dell'istruzione scolastica e quello dell'istruzione e formazione professionale le azioni di cui al sistema regionale sono avviate in concomitanza temporale con le attivita' didattiche delle scuole secondarie di secondo grado.