Art. 6 
 
                       Percorsi di istruzione 
                     e formazione professionale 
 
  1. I percorsi di istruzione e formazione professionale  di  secondo
ciclo   sono   finalizzati   all'assolvimento   del    diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione. 
  2. I percorsi  di  IeFP  offrono  una  didattica  progettuale,  una
valutazione per competenze, conoscenze e abilita', nonche' specifiche
attivita' laboratoriali. 
  3. L'iscrizione ai percorsi IeFP puo' avvenire presso gli organismi
accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di  cui  all'art.
2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato  e  completato
positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso  di
istruzione e formazione  professionale  ovvero  presso  gli  istituti
professionali statali in regime di sussidiarieta' integrativa. 
  4.  La  Regione  favorisce  le  attivita'  dei   CPIA,   anche   in
collaborazione con altre istituzioni formative e scuole secondarie di
primo grado e centri di formazione professionale di cui al  comma  3,
al  fine  di  sviluppare  attivita'  di  orientamento  e   formazione
riservate ad allievi che non abbiano  assolto  all'obbligo  formativo
per facilitarne e supportarne il relativo conseguimento. 
  5. La Regione  promuove  la  realizzazione  di  laboratori  per  il
recupero e lo sviluppo degli apprendimenti  (Larsa)  quali  strumenti
per il recupero delle carenze e il potenziamento degli  apprendimenti
negli studenti nonche' facilita il passaggio  degli  studenti  da  un
indirizzo all'altro  anche  di  ordine  diverso  mediante  interventi
didattici  integrativi  che  si  concludono  con  una  certificazione
attestante  l'acquisizione  delle  conoscenze  e   delle   competenze
necessarie al passaggio.