Art. 6 Percorsi di istruzione e formazione professionale 1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. 2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilita', nonche' specifiche attivita' laboratoriali. 3. L'iscrizione ai percorsi IeFP puo' avvenire presso gli organismi accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti professionali statali in regime di sussidiarieta' integrativa. 4. La Regione favorisce le attivita' dei CPIA, anche in collaborazione con altre istituzioni formative e scuole secondarie di primo grado e centri di formazione professionale di cui al comma 3, al fine di sviluppare attivita' di orientamento e formazione riservate ad allievi che non abbiano assolto all'obbligo formativo per facilitarne e supportarne il relativo conseguimento. 5. La Regione promuove la realizzazione di laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa) quali strumenti per il recupero delle carenze e il potenziamento degli apprendimenti negli studenti nonche' facilita il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro anche di ordine diverso mediante interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.