Art. 7 
 
                    Formazione tecnica superiore 
 
  1. I percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
di Istruzione tecnica superiore  (ITS)  si  inseriscono  nel  sistema
nazionale  dell'istruzione  superiore  e  sono   istituiti   per   la
formazione di tecnici specializzati. 
  2. La formazione tecnica superiore e' destinata a giovani e adulti,
sia occupati che disoccupati, che dopo il conseguimento  del  diploma
intendono specializzarsi. 
  3. La Regione provvede, nel rispetto del sistema di standard minimi
delle competenze proprie di ciascuna figura di tecnico specializzato,
agli atti di programmazione dell'offerta formativa promuovendo figure
professionali  a  sostegno  dei  processi  innovativi  e  tecnologici
nonche' di sviluppo del territorio. 
  4. La Regione incentiva la cooperazione con imprese  e  universita'
ed altri soggetti pubblici e  privati  al  fine  di  creare  sinergie
operative  nella  realizzazione  dei  percorsi  di  cui  al  presente
articolo.