Art. 8 Formazione regolamentata 1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, cosi' come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, si intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale. 2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione accreditati per la macro-tipologia formativa «formazione continua e permanente». 3. Per la realizzazione delle attivita' formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge e' richiesta l'autorizzazione regionale rilasciata dal dipartimento regionale competente. 4. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con decreto i requisiti di ammissione, la durata, le modalita' di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale dei corsi. 5. I commi 3 e 4 non si applicano ai corsi di formazione regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono disciplinati in via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale. 6. Con l'esame finale per l'ottenimento dei diplomi di tecnico, qualora previsto dalla normativa di settore, e' rilasciata anche la relativa abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.