Art. 8 
 
                      Formazione regolamentata 
 
  1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7  settembre  2005,  cosi'
come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 20 novembre 2013, si intende  qualsiasi  formazione
specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata
e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da  una
formazione professionale, un tirocinio professionale  o  una  pratica
professionale. 
  2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da  enti  di
formazione accreditati per la macro-tipologia  formativa  «formazione
continua e permanente». 
  3. Per la realizzazione delle attivita' formative e per il rilascio
di attestazioni valide ai fini di legge e' richiesta l'autorizzazione
regionale rilasciata dal dipartimento regionale competente. 
  4.  L'assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale disciplina con decreto i requisiti  di  ammissione,  la
durata, le modalita' di svolgimento  e  di  realizzazione  dell'esame
finale dei corsi. 
  5. I  commi  3  e  4  non  si  applicano  ai  corsi  di  formazione
regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono  disciplinati  in
via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale. 
  6. Con l'esame finale per l'ottenimento  dei  diplomi  di  tecnico,
qualora previsto dalla normativa di settore, e' rilasciata  anche  la
relativa abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge  17
agosto 2005, n. 174.