Art. 9 Tirocini ordinistici 1. Nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e qualificazione dei giovani professionisti, la Regione favorisce le opportunita' di accesso alle libere professioni promuovendo lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un'esperienza di tirocinio professionalizzante non obbligatoria che costituisce la misura piu' adeguata per incrementare la loro occupabilita' e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. 2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma e' una esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all'interno del soggetto ospitante che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e offre un'opportunita' per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.