Art. 9 
 
                        Tirocini ordinistici 
 
  1. Nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono  alla
formazione e qualificazione dei giovani  professionisti,  la  Regione
favorisce  le  opportunita'  di  accesso  alle   libere   professioni
promuovendo lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio  o
di un'esperienza di tirocinio  professionalizzante  non  obbligatoria
che costituisce la misura piu'  adeguata  per  incrementare  la  loro
occupabilita' e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. 
  2. Il tirocinio non costituisce  rapporto  di  lavoro,  ma  e'  una
esperienza pratica in  affiancamento  ad  un  tutor  all'interno  del
soggetto ospitante che consente il contatto diretto con il mondo  del
lavoro, e  offre  un'opportunita'  per  i  tirocinanti  di  acquisire
competenze  e  conoscenze   specifiche,   tecniche,   relazionali   e
trasversali tali da agevolare  le  scelte  professionali  e  favorire
l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.