(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del
                           3 luglio 2020) 
 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
 la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n.  71  (Disciplina  del
sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese); 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario intervenire per correggere  un  mero  errore  di
coordinamento dell'art. 23, comma 2,  lettera  b),  e  dell'art.  24,
commi 2 e 3, della legge regionale n. 71/2017 con l'art. 21, comma 4,
lettera e), della medesima legge, come recentemente modificato  dalla
legge regionale 3 marzo 2020, n. 16  (Misure  per  il  sostegno  alle
imprese  start  up  innovative  e  disposizioni  di  semplificazione.
Modifiche alla legge regionale n. 71/2017); 
    2. La modifica consiste  in  un  adeguamento  delle  disposizioni
temporali contenute negli articoli sopracitati a quanto previsto  dal
vigente art. 21, comma  4,  lettera  e),  della  legge  regionale  n.
16/2020,  attraverso  la  sostituzione  della  parola  «trenta»   con
«sessanta». In assenza di tale modifica,  le  disposizioni  dell'art.
23, comma 2, lettera b), e dell'art. 24, commi 2  e  3,  della  legge
regionale n. 71/2017, non potrebbero essere applicate; 
    3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti della presente legge, e' necessario  disporre  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Esclusioni dalle agevolazioni. Modifiche all'articolo 23 della  legge
                        regionale n. 71/2017 
 
  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della  legge  regionale
12 dicembre 2017, n.  71  (Disciplina  del  sistema  regionale  degli
interventi  a  sostegno  delle  imprese),  la  parola:  «trenta»   e'
sostituita dalla seguente: «sessanta».