(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 3 luglio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto; Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese); Considerato quanto segue: 1. E' necessario intervenire per correggere un mero errore di coordinamento dell'art. 23, comma 2, lettera b), e dell'art. 24, commi 2 e 3, della legge regionale n. 71/2017 con l'art. 21, comma 4, lettera e), della medesima legge, come recentemente modificato dalla legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla legge regionale n. 71/2017); 2. La modifica consiste in un adeguamento delle disposizioni temporali contenute negli articoli sopracitati a quanto previsto dal vigente art. 21, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 16/2020, attraverso la sostituzione della parola «trenta» con «sessanta». In assenza di tale modifica, le disposizioni dell'art. 23, comma 2, lettera b), e dell'art. 24, commi 2 e 3, della legge regionale n. 71/2017, non potrebbero essere applicate; 3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti della presente legge, e' necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Esclusioni dalle agevolazioni. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 71/2017 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese), la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta».