Allegato 
 
               Norme in materia di turismo itinerante 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Abruzzo,  ai  fini  della  produzione  del  turismo
all'aria aperta, disciplina la  sosta  temporanea  di  autocaravan  e
caravan in aree  apposite  individuate  dai  Comuni  a  supporto  del
turismo itinerante. 
 
                               Art. 2. 
 
                            Aree di sosta 
 
    1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le  aree
attrezzate riservate esclusivamente alla sosta  e  al  parcheggio  di
autocaravan e caravan omologati a nonna delle disposizioni vigenti. 
    2. Le aree di sosta  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di: 
      a) pozzetto di scarico autopulente; 
      b) erogatore di acqua potabile; 
      c) adeguato sistema di illuminazione; 
      d)  contenitori  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
effettuata nel territorio comunale; 
      e) toponomastica della citta'; 
      f zona free W1-FI; 
      g) colonnine per la ricarica elettrica; 
      h) sistemi di  video  sorveglianza  all'ingresso  e  all'uscita
dell'area. 
    3. L'area di sosta e' opportunamente dimensionata in relazione al
minor impatto ambientale possibile, recintata e piantumata con  siepi
ed alberature, che occupano una superficie non inferiore  al  20  per
cento. 
    4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area o'  indicata
con apposito segnale stradale. 
    5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1
e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.  I
Comuni possono  stabilire  deroghe  motivate  ai  limiti  di  cui  al
presente comma, fermo restando che la  sosta  non  puo'  superare  le
settantadue ore consecutive. 
 
                               Art. 3. 
 
                  Modalita' di gestione delle aree 
 
    1. I Comuni gestiscono le aree direttamente o  mediante  apposite
convenzioni con altri soggetti pubblici o privati  nelle  quali  sono
stabilite, sulla base delle norme vigenti,  le  tariffe  e  le  altre
indicazioni e modalita' della gestione stessa. 
    2. Al fini della rilevazione statistica del  movimento  turistico
regionale, i soggetti gestori delle aree  gia'  esistenti  ovvero  di
nuova istituzione trasmettono telematicamente i  dati  relativi  agli
arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con
cadenza decadale e comunque entro  i  primi  dieci  giorni  del  mese
successivo alla rilevazione. 
    3.  I  Comumi,  in  caso  calamita'  ed  emergenza,  individuano,
altresi', le aree attrezzato di sosta di cui all'art. 2 come aree  di
accoglienza di Protezione Civile nel rispetto  delle  disposizioni  e
delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1
(Codice della protezione civile). 
 
                               Art. 4. 
 
                             Contributi 
 
    1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'art. 2,
concede, a decorrere dall'anno 2020, contributi in conto capitale  ai
Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio. 
    2.  La  Regione  concede,  altresi',  contributi  ai  Comuni  che
intendono ristrutturare o ampliare le aree di  sosta  gia'  esistenti
nel loro territorio. 
    3. I contributi di cui ai commi  i  e  2  sono  concessi,  previo
avviso pubblico, nella misura massima del 50 per  cento  della  spesa
ritenuta  ammissibile,  con  l'esclusione  delle  spese  di  acquisto
dell'area, fino al limite massimo di euro 5.000,00. 
    4. I contributi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con quelli di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.
189 (Interventi urgenti in favore  delle  popolazioni  colpite  dagli
eventi sismici del 2016)  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
 
                               Art. 5. 
 
                         Modalita' e criteri 
 
    1. La Giunta regionale, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita'  per
la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione
delle aree nel territorio nonche' la presenza di aree attrezzate  nei
comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. 
    2. Le domande per la concessione dei contributi  sono  presentate
al Servizio della Giunta regionale competente in materia di turismo. 
    3. L'erogazione dei contributi e' disposta entro sessanta  giorni
dalla presentazione  della  documentazione  consuntiva  di  spesa  in
ragione della complessita' dell'istruttoria. 
 
                               Art. 6. 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  della
presente legge, stimati in curo 100.000,00 per  l'anno  2020,  si  fa
fronte con le risorse  del  Titolo  2,  Missione  07,  Programma  01,
capitolo di spesa 242421 denominato «Interventi in favore del turismo
itinerante». 
    2. La copertura finanziaria della spesa di  cui  al  comma  1  e'
assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione  legislativa  di
spesa relativa all'art. 39 della legge regionale 28 gennaio 2020,  n.
3 (Legge di stabilita' regionale 2020). 
    3. A tal fine e' apportata la seguente variazione per  competenza
e cassa al bilancio  regionale  di  previsione  2020-2022,  esercizio
2020: 
      a) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 2,
capitolo  242421  denominato  «Interventi  m   favore   del   turismo
itinerante» per euro 100.000,00; 
      b) in diminuzione  parte  Spesa:  Missione  12,  Programma  03,
Titolo 1, capitolo 71720 per curo 1 00.00000. 
    4. Per le annualita' successive al 2020 si provvede, nel rispetto
degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio,  ai
semi dell'art. 38 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42). 
    5. L'autorizzazione della spesa di cui  alla  presente  legge  o'
consentita solo nei limiti degli stanziamenti  di  spesa  annualmente
iscritti sul bilancio regionale. 
 
                               Art. 7. 
 
                             Abrogazioni 
 
    1.  La  legge  regionale  28  dicembre  1998,   n.   162   (Norme
regolamentari del turismo itinerante) e' abrogata. 
    2. L'art. 10  della  legge  regionale  23  ottobre  2003,  n.  16
(Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e' abrogato. 
 
                               Art. 8. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/2 del
15 luglio 2020, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri