Allegato 
 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n.  17
  (Norme per l'esercizio delle funzioni  delegate  alla  Regione  con
  Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.  8,  in
  materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita'
  naturali). 
 
                               Art. 1. 
 
      Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 17/1974 
 
    1. L'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974,  n.  17  (Norme
per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto  del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,  n.  8,  in  materia  di
interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali) e'
sostituito dal seguente: 
      «Art. 1. -  1.  La  Giunta  regionale  e'  competente  per  gli
interventi di pronto soccorso dipendenti da  necessita'  di  pubblico
interesse o che recano stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'
a seguito di  eventi  calamitosi  che  l'abbiano  determinato,  quali
scosse telluriche, alluvioni, piene, nubifragi, mareggiate,  valanghe
ed altre calamita'  naturali  anche  non  ricadenti  nell'ambito  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  (Codice  della  protezione
civile). 
      2. Resta ferma la  competenza  statale  per  gli  interventi  a
seguito  di   calamita'   dichiarate   di   estensione   ed   entita'
particolarmente gravi.». 
 
                               Art. 2. 
 
Inserimento degli articoli 1-bis e  1-ter  nella  legge  regionale n.
                               17/1974 
 
    1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 17/1974 sono inseriti i
seguenti: 
      «Art. 1-bis. - 1. Gli interventi di cui all'art.  1  riguardano
esclusivamente le seguenti categorie di opere di pubblico interesse: 
        a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi  ed  altre  opere  di
edilizia, a tutela della pubblica incolumita'; 
        b) ripristino del  transito  interrotto,  di  acquedotti,  di
fognature e di altre opere  igieniche/sanitarie,  limitatamente  alle
parti danneggiate dell'opera; 
        c) ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di
ripristino della sezione di deflusso; 
        d)  interventi  per  il  dissesto   idrogeologico   o   opere
idrauliche  non  riconducibili  ad   interventi   di   programmazione
ordinaria di settore. Gli interventi non devono in alcun modo  essere
imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione, difetto di
costruzione o inadeguatezza tecnica o a  preesistenti  condizioni  di
instabilita' o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di
euro 200.000,00. 
      Art.  1-ter.  -  1.  All'attuazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 1-bis  provvede  il  servizio  del  Genio  civile  regionale
territorialmente competente con le modalita' stabilite negli articoli
2, 3 e 4. 
      2. Le richieste di intervento di  enti  diversi  dalla  Regione
Abruzzo, a pena di decadenza,  sono  inoltrate,  entro  dieci  giorni
dall'evento  calamitoso,  al  servizio  del  Genio  civile  regionale
competente, che provvede all'istruttoria delle stesse. 
      3. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'art. 2
contengono un verbale in cui sono indicati i motivi  dello  stato  di
urgenza, le cause che lo hanno provocato, una descrizione con computo
e quadro tecnico economico (QTE) di massima dei lavori necessari  per
rimuoverlo. Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento
o dal tecnico  competente  per  territorio  o  dal  tecnico  all'uopo
incaricato  dell'ente   comunale   o   provinciale   territorialmente
competente. 
      4. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'art. 3
contengono  un  verbale  di  somma  urgenza  ai  sensi  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)  ed
una dichiarazione a firma dell'autorita' dell'ente richiedente  nella
quale sia accertato che la situazione di pubblico  pericolo  non  sia
risolvibile  con  mezzi  tecnici  ed  economici,  a  disposizione   o
reperibili dall'ente stesso  e  che  per  tali  ragioni  non  risulta
possibile completare le procedure  di  somma  urgenza  ai  sensi  del
decreto legislativo 50/2016 in forma autonoma.». 
 
                               Art. 3. 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1974 
 
    1. L'art. 2 della legge regionale n. 17/1974  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 2. - 1. Gli interventi di urgenza riguardano le categorie
di opere di cui all'art. 1-bis. 
      2. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui al  comma
1  dell'art.   1-ter   ovvero   a   seguito   dell'esito   favorevole
dell'istruttoria delle richieste di cui all'art. 1-ter,  comma  3  ed
eventuale sopralluogo del Genio civile regionale,  il  dirigente  del
servizio  del  Genio  civile  regionale  territorialmente  competente
propone il finanziamento al direttore di Dipartimento  competente  al
fine della concessione.». 
 
                               Art. 4. 
 
    Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 17/1974 
 
    1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 17/1974 e' inserito  il
seguente: 
      «Art. 2-bis. - 1. Gli interventi urgenti di cui all'art. 2 sono
realizzati avuto riguardo all'entita' del bene  esposto  al  pericolo
incombente ed all'entita' del danno ipotizzabile stimato  nel  numero
di  persone  coinvolte,  considerando   come   valore   primario   da
salvaguardare l'incolumita' delle persone secondo il seguente  ordine
prioritario: 
        a) gli agglomerati urbani  comprese  le  zone  di  espansione
urbanistica; 
        b) le  infrastrutture  a  rete  e  vie  di  comunicazione  di
rilevanza  strategica  privilegiando  il  pronto   ripristino   della
funzionalita' delle infrastrutture stradali di livello provinciale  e
comunale interrotte  parzialmente  o  totalmente,  la  cui  scala  di
priorita' e' individuata in funzione della popolazione servita  e  di
immanente  potenziale  isolamento  di  centri  abitati,  nonche'   di
collegamento ad infrastrutture di primaria necessita'  quali  presidi
medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza ed altri edifici ed
opere individuati nei piani di emergenza comunali; 
        c)  le  aree  in  cui  insistono  insediamenti  produttivi  o
impianti tecnologici di rilievo; 
        d) le aree sede di servizi pubblici e privati,  di  strutture
ricettive, di impianti sportivi e ricreativi; 
        e) il patrimonio ambientale e  beni  culturali  di  interesse
rilevante. 
    2. Ai fini di cui al  comma  1,  il  Servizio  del  Genio  civile
regionale territorialmente competente o gli altri Enti diversi  dalla
Regione predispongono quanto previsto dal comma  3  dell'art.  1-ter,
con l'indicazione dettagliata di tutti gli elementi di cui al comma 1
che consentano la graduazione delle priorita' da parte del  direttore
del  Dipartimento  competente   ai   fini   della   concessione   del
finanziamento.». 
 
                               Art. 5. 
 
      Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 17/1974 
 
    1. L'art. 3 della legge regionale n. 17/1974  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 3. - 1. A seguito dell'attivazione  degli  interventi  di
cui all'art. 1-ter, comma 1 ovvero a  seguito  dell'esito  favorevole
dell'istruttoria delle richieste di cui all'art. 1-ter, comma 4,  per
gli interventi di somma urgenza che non consentono  alcun  indugio  e
per i quali sia quindi necessaria l'immediata esecuzione  dei  lavori
riguardanti le categorie di opere di cui all'art. 1-bis, la  relativa
autorizzazione, previo sopralluogo da parte del servizio Genio civile
regionale territorialmente competente, e'  richiesta,  dal  dirigente
del  servizio   del   Genio   civile   territorialmente   competente,
direttamente al direttore di Dipartimento competente  ai  fini  della
concessione.». 
 
                               Art. 6. 
 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1974 
 
    1. L'art. 4 della legge regionale n. 17/1974  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 4. - 1. Gli interventi che sono  eseguiti  in  base  alla
presente legge sono  dichiarati  di  pubblica  utilita',  urgenti  ed
indifferibili a tutti gli  effetti  di  legge  e  realizzati  in  via
prioritaria direttamente dal Genio civile regionale competente ovvero
dagli altri enti tramite convenzione.». 
 
                               Art. 7 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1974 
 
    1. L'art. 5 della legge regionale n. 17/1974  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 5. - 1. Tutti i soggetti incaricati per  l'esecuzione  di
lavori secondo le procedure negoziate devono essere  individuati  tra
gli operatori economici contenuti negli appositi elenchi del Servizio
del Genio civile regionale territorialmente competente.». 
 
                               Art. 8. 
 
    Introduzione dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 17/1974 
 
    1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 17/1974 e' inserito  il
seguente: 
      «Art.  5-bis  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione della  presente  legge  si  fa  fronte  nei
limiti delle risorse stanziate annualmente dalla  legge  di  bilancio
nell'ambito della Missione 09, Programma 01,  Titolo  2  della  parte
spesa del bilancio regionale.». 
 
                               Art. 9. 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale. 
 
                              Art. 10. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/4 del
17 novembre 2020, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri