Art. 10 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente regolamento si applica  agli  interventi  finanziati
successivamente alla data della sua entrata in vigore,  salvo  quanto
previsto in materia di revoca e di  decadenza  del  finanziamento  ai
sensi della normativa vigente. 
  2. La struttura regionale competente in materia  di  programmazione
economica cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla
corretta applicazione del presente regolamento.