Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento si applica agli interventi finanziati successivamente alla data della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto in materia di revoca e di decadenza del finanziamento ai sensi della normativa vigente. 2. La struttura regionale competente in materia di programmazione economica cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.