Art. 3 Documentazione 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 88/1980, l'ente beneficiario trasmette alla struttura regionale che ha curato la concessione del contributo la documentazione individuata nell'allegato 1. 2. Entro sessanta giorni dall'erogazione del saldo finale da parte della Regione, l'ente beneficiario invia alla struttura regionale competente le fatture, gli atti di liquidazione, i mandati e la documentazione amministrativa e contabile non ancora trasmessa relativa alla realizzazione dell'opera. 3. La struttura regionale competente, qualora, all'atto della liquidazione del saldo, accerti la sussistenza di eventuali economie di spesa, provvede alla cancellazione dalle scritture contabili della corrispondente quota dell'impegno di spesa assunto. 4. Per i programmi cofinanziati con fondi comunitari e statali, i Sistemi di gestione e controllo, approvati dallo Stato o dalla Regione nell'esercizio delle rispettive competenze, possono richiedere, ai fini delle attivita' di controllo e certificazione, documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nell'allegato 1.