Art. 3 
 
                           Documentazione 
 
  1. Ai fini  dell'erogazione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1
dell'art. 6 della legge  regionale  n. 88/1980,  l'ente  beneficiario
trasmette alla struttura regionale che ha curato la  concessione  del
contributo la documentazione individuata nell'allegato 1. 
  2. Entro sessanta giorni dall'erogazione del saldo finale da  parte
della Regione, l'ente beneficiario  invia  alla  struttura  regionale
competente le fatture, gli atti  di  liquidazione,  i  mandati  e  la
documentazione  amministrativa  e  contabile  non  ancora   trasmessa
relativa alla realizzazione dell'opera. 
  3. La  struttura  regionale  competente,  qualora,  all'atto  della
liquidazione del saldo, accerti la sussistenza di eventuali  economie
di spesa, provvede alla cancellazione dalle scritture contabili della
corrispondente quota dell'impegno di spesa assunto. 
  4. Per i programmi cofinanziati con fondi comunitari e  statali,  i
Sistemi di gestione  e  controllo,  approvati  dallo  Stato  o  dalla
Regione   nell'esercizio   delle   rispettive   competenze,   possono
richiedere, ai fini delle attivita' di  controllo  e  certificazione,
documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nell'allegato 1.