Art. 7 
 
       Istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa 
 
  1. La struttura regionale competente verifica per ciascuna fase del
procedimento,  anche  avvalendosi   di   societa'   controllate,   la
correttezza e  la  completezza  della  documentazione  e  degli  atti
presentati dall'ente beneficiario. 
  2. L'istruttoria di cui al comma  1  e  volta,  in  particolare,  a
verificare l'idoneita' dei dati  e  della  documentazione  presentata
rispetto a quanto indicato nell'allegato 1, il rispetto dei requisiti
soggettivi e progettuali e la coerenza  con  i  relativi  sistemi  di
gestione e controllo, ove presenti. 
  3. La struttura regionale competente, se riscontra la carenza della
documentazione  trasmessa  dall'ente  beneficiario,  invita,  tramite
posta  elettronica  certificata  (PEC),  il  soggetto  interessato  a
regolarizzare la documentazione entro  un  termine  non  superiore  a
trenta giorni. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro
il termine assegnato senza adeguata motivazione da parte del soggetto
beneficiario, la struttura regionale competente revoca il  contributo
concesso e richiede il rimborso delle somme gia' erogate,  maggiorate
degli interessi legali. In caso di  mancato  versamento  delle  somme
entro trenta giorni dalla  richiesta,  trova  applicazione  l'art.  6
della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 (Bilancio di  previsione
della Regione Lazio per l'esercizio  2011)  relativo  all'incasso  di
crediti vantati dalla Regione. 
  4. Qualora  a  seguito  dell'erogazione  del  saldo  finale,  venga
accertata l'assenza o l'incompletezza della rendicontazione trasmessa
successivamente al saldo finale, la  struttura  regionale  competente
procede al recupero delle somme non  rendicontate  con  le  modalita'
indicate nel comma 3.