Art. 7 Istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa 1. La struttura regionale competente verifica per ciascuna fase del procedimento, anche avvalendosi di societa' controllate, la correttezza e la completezza della documentazione e degli atti presentati dall'ente beneficiario. 2. L'istruttoria di cui al comma 1 e volta, in particolare, a verificare l'idoneita' dei dati e della documentazione presentata rispetto a quanto indicato nell'allegato 1, il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali e la coerenza con i relativi sistemi di gestione e controllo, ove presenti. 3. La struttura regionale competente, se riscontra la carenza della documentazione trasmessa dall'ente beneficiario, invita, tramite posta elettronica certificata (PEC), il soggetto interessato a regolarizzare la documentazione entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato senza adeguata motivazione da parte del soggetto beneficiario, la struttura regionale competente revoca il contributo concesso e richiede il rimborso delle somme gia' erogate, maggiorate degli interessi legali. In caso di mancato versamento delle somme entro trenta giorni dalla richiesta, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011) relativo all'incasso di crediti vantati dalla Regione. 4. Qualora a seguito dell'erogazione del saldo finale, venga accertata l'assenza o l'incompletezza della rendicontazione trasmessa successivamente al saldo finale, la struttura regionale competente procede al recupero delle somme non rendicontate con le modalita' indicate nel comma 3.