Art. 8 
 
                 Conservazione della documentazione 
 
  1. Gli enti  beneficiari  sono  tenuti  alla  corretta  tenuta  del
proprio fascicolo documentale, contenente  la  documentazione  minima
indicata nell'allegato 4, per un periodo di cinque anni  a  decorrere
dal 31 dicembre successivo alla  presentazione  della  documentazione
relativa alla chiusura dell'intervento. 
  2. Restano salvi eventuali obblighi di conservazione dei  documenti
previsti  da  specifiche  disposizioni  che  impongono  termini  piu'
lunghi. 
  3. La documentazione a conservata sotto forma  di  originali  o  di
copie autenticate o su supporti per  i  dati  comunemente  accettati,
comprese  le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o   i
documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.