Art. 8 Conservazione della documentazione 1. Gli enti beneficiari sono tenuti alla corretta tenuta del proprio fascicolo documentale, contenente la documentazione minima indicata nell'allegato 4, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della documentazione relativa alla chiusura dell'intervento. 2. Restano salvi eventuali obblighi di conservazione dei documenti previsti da specifiche disposizioni che impongono termini piu' lunghi. 3. La documentazione a conservata sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.