Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In fase di prima applicazione, e comunque entro trecentosessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  al
pagamento  degli  importi  dei  debiti  derivanti  dai  canoni  delle
concessioni in essere, ancora dovuti alla data di entrata  in  vigore
del presente regolamento, si applica,  previa  apposita  istanza,  la
rateizzazione  secondo  le  modalita'   stabilite   in   materia   di
rateizzazione  dei  debiti  extra  tributari  adottate  con  apposita
deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 64, comma 10-bis
della legge regionale 17  febbraio  2005,  n.  9  (legge  finanziaria
regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche.